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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2246

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246 della Commissione del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle merci di origine non animale provenienti da paesi terzi soggette a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di importazione nell’Unione. Alcune categorie vengono declassate o rimosse per migliorata conformità, mentre altre vengono inserite o sottoposte a requisiti più severi a seguito di notifiche RASFF e risultati dei controlli nazionali. Il testo sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 e introduce un periodo transitorio limitato per alcune partite già in transito regolatorio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli ufficiali rafforzati e sulle condizioni speciali di ingresso nell’Unione per determinate merci alimentari e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di specifici alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da determinati paesi terzi, elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 come sostituiti dal presente atto. Riguarda i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, nonché le condizioni speciali di ingresso per partite considerate a rischio per micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo, diossine, contaminazione microbiologica e, in particolare, ossido di etilene. Sono previste esclusioni/attenuazioni per alcune merci per le quali il livello di rischio è diminuito, con conseguente trasferimento dall’allegato II all’allegato I o soppressione della voce. È previsto un periodo transitorio fino al 26 gennaio 2022 per talune partite già soggette a controlli rafforzati prima dell’entrata in vigore del regolamento ma prive del nuovo certificato ufficiale richiesto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali rafforzati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per l’ingresso nell’Unione di talune merci alimentari e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. La revisione si fonda sulle informazioni del sistema RASFF e sui risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri, con l’obiettivo di adeguare le misure al rischio effettivo per la salute umana e garantire coerenza con il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (UE) 2017/625.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento dà attuazione ai poteri della Commissione in materia di misure di emergenza e controlli ufficiali all’importazione. Il considerando evidenzia che la revisione periodica degli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 serve a tenere conto di nuove informazioni sui rischi e sulla non conformità, incluse le notifiche RASFF e i dati trasmessi dagli Stati membri.

Modifiche agli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793

Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II. In allegato I confluiscono o vengono inserite merci per le quali è sufficiente un incremento dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, con frequenze di controllo di identità e fisici stabilite caso per caso. Tra le principali nuove voci figurano meloni Galia dall’Honduras, frutti della moringa dall’India, riso dall’India e dal Pakistan, gotu kola e mukunuwenna dallo Sri Lanka, pompelmi dalla Turchia, semi di cumino e origano secco dalla Turchia, pitahaya dal Vietnam e peperoni del genere Capsicum dall’Uganda.

Restano nell’allegato I, ma con frequenze adeguate al rischio, anche diverse merci già sottoposte a controlli rafforzati. Ad esempio, per i peperoni dolci provenienti dalla Cina la frequenza è ridotta al 10 %, mentre per le arachidi dall’Argentina la frequenza è mantenuta al 5 % e per le nocciole dall’Azerbaigian al 20 %.

Passaggio all’allegato II e condizioni speciali di ingresso

Per i casi in cui i controlli hanno evidenziato un rischio grave o persistente, il regolamento impone condizioni speciali di ingresso nell’allegato II. Ciò riguarda, in particolare:

  • pepe nero (Piper nigrum) dal Brasile, con certificato ufficiale e risultati di campionamento/analisi che attestino l’assenza di Salmonella in 25 g;
  • melanzane dalla Repubblica dominicana, con certificato attestante la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 per i residui di antiparassitari;
  • peperoni del genere Capsicum e fagioli asparago dalla Repubblica dominicana, anch’essi con certificazione di conformità ai limiti di residui;
  • mandarini, clementine, wilkings, ibridi simili e arance dalla Turchia, con certificato ufficiale di conformità ai limiti di residui di antiparassitari;
  • numerosi prodotti e preparazioni a rischio di contaminazione da ossido di etilene, tra cui gomma di xantano dalla Cina, carrube e derivati, gomma di guar, varie spezie, carbonato di calcio e integratori alimentari contenenti prodotti botanici dall’India, integratori botanici e spaghetti orientali istantanei dalla Corea del Sud, carrube dalla Malaysia e dalla Turchia e spaghetti orientali istantanei dal Vietnam.

Per queste voci sono previste frequenze di controlli di identità e fisici più elevate, generalmente al 20 % o al 50 %, secondo la categoria di prodotto e il rischio specifico.

Prodotti specificamente richiamati per rischio microbiologico o chimico

Il regolamento segnala, tra gli altri, i seguenti rischi:

  • Salmonella: pepe nero dal Brasile, meloni Galia dall’Honduras, semi di sesamo dalla Nigeria, dal Sudan e dall’Uganda, foglie di betel dal Bangladesh e dall’India;
  • aflatossine: arachidi, nocciole, pistacchi, noci del Brasile, semi di cocomero, miscele di spezie e altri prodotti elencati;
  • residui di antiparassitari: numerose orticole, frutta fresca, spezie ed erbe aromatiche, tra cui prodotti provenienti da India, Repubblica dominicana, Turchia, Vietnam, Sri Lanka, Kenya, Thailandia, Pakistan e altri paesi;
  • ossido di etilene: carrube, gomme, spezie, integratori botanici e prodotti correlati;
  • pentaclorofenolo e diossine: gomma di guar proveniente dall’India, con specifici requisiti di analisi;
  • rodamina B, cianuro, solfiti e coloranti Sudan in ulteriori voci dell’allegato II.

Estensione a prodotti derivati e chiarimenti tecnici

Per garantire una copertura coerente del rischio da aflatossine, la categoria "pasta di arachidi" viene inserita nelle voci pertinenti, con riferimento ai codici NC applicabili negli allegati I e II. Il testo contiene inoltre note tecniche su codici NC, suddivisioni TARIC, metodi di campionamento e analisi, nonché sulle definizioni di alcuni rischi e sostanze monitorate.

Periodo transitorio e applicazione pratica

L’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1793, come sostituito, prevede un regime transitorio fino al 26 gennaio 2022 per alcune partite già soggette a controlli rafforzati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. In tale periodo, specifiche partite di pepe nero dal Brasile, melanzane e altri prodotti dalla Repubblica dominicana e mandarini/arance dalla Turchia possono essere ammesse anche senza il nuovo certificato ufficiale e senza i risultati del campionamento e delle analisi, se già controllate al posto di controllo frontaliero secondo la normativa precedente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di merci soggette a controlli rafforzati e condizioni speciali

Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per riflettere i nuovi rischi emersi e l’evoluzione della conformità nei paesi terzi. L’aggiornamento si fonda sulle notifiche RASFF, sui controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri e sulla revisione periodica prevista dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1793.

Riduzione o soppressione di alcune misure per conformità migliorata

Sono soppresse o trasferite nell’allegato I alcune voci per le quali la conformità risulta migliorata e il livello di rischio non giustifica più condizioni speciali di ingresso: arachidi dall’Argentina, nocciole dall’Azerbaigian, nocciole dalla Turchia e peperoni dolci dalla Cina. Per i peperoni dolci cinesi la frequenza dei controlli di identità e fisici è ridotta al 10 %; per arachidi argentine e nocciole azere restano controlli rafforzati nell’allegato I con frequenze rispettivamente del 5 % e del 20 %.

Introduzione o rafforzamento di condizioni speciali per prodotti ad alto rischio

Per pepe nero dal Brasile, melanzane dalla Repubblica dominicana, mandarini e arance dalla Turchia, peperoni del genere Capsicum e fagioli asparago dalla Repubblica dominicana, carrube e derivati dal Marocco, gomma di xantano dalla Cina, gomma di guar e varie spezie dall’India, integratori botanici dalla Corea del Sud e altri prodotti a rischio da ossido di etilene, sono previste condizioni speciali di ingresso nell’allegato II. Tali partite devono essere accompagnate, a seconda del caso, da certificato ufficiale e risultati del campionamento/analisi attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 o, per l’ossido di etilene, ai limiti pertinenti, con frequenze di controllo di identità e fisici generalmente pari al 20 %, al 50 % o ad aliquote specifiche indicate nell’allegato.

Nuove voci nell’allegato I per rischi emergenti

Vengono inseriti nell’allegato I nuovi prodotti e origini per i quali i dati RASFF e i controlli nazionali indicano nuovi rischi: meloni Galia dall’Honduras, frutti della moringa dall’India, riso da India e Pakistan, gotu kola e mukunuwenna dallo Sri Lanka, pompelmi dalla Turchia, semi di cumino e origano secco dalla Turchia, pitahaya dal Vietnam, peperoni dal genere Capsicum dall’Uganda e altre categorie. Per ciascuna voce è stabilita una frequenza di controlli di identità e fisici, in genere pari al 10 % o al 20 % secondo il rischio.

Pasta di arachidi e altre estensioni di ambito merceologico

Per ragioni di coerenza, la categoria "pasta di arachidi" viene espressamente aggiunta alle voci pertinenti negli allegati I e II per le arachidi provenienti dai paesi interessati, al fine di estendere i controlli anche a tale prodotto derivato in ragione del rischio di aflatossine.

Periodo transitorio

L’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1793 è sostituito per consentire fino al 26 gennaio 2022 l’ingresso di partite di pepe nero dal Brasile, melanzane e alcuni ortaggi dalla Repubblica dominicana e mandarini/arance dalla Turchia già soggetti a controlli rafforzati, anche se non accompagnati dal nuovo certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi, purché tali partite fossero già sottoposte a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero secondo la normativa allora vigente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisanità alimentarepolitica commercialeprotezione dei consumatori

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