Sentenza del 20/12/2016 n. 26288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a debiti fiscali definitivi della società scissa, riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione. La società beneficiaria sosteneva che la cartella fosse illegittima per carenza di motivazione, poiché non riportava gli elementi dell'avviso di accertamento notificato alla società scissa e mai ricevuto direttamente dalla beneficiaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, deducendo la violazione dell'art. 173 TUIR e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nonché un vizio di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per i debiti fiscali anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente, senza i limiti previsti per le obbligazioni civili. Non è necessario notificare nuovamente alla società beneficiaria l'avviso di accertamento già notificato alla società scissa, né integrare la motivazione della successiva cartella per spiegare alla beneficiaria il contenuto dell'accertamento. La società beneficiaria può partecipare ai procedimenti riguardanti la scissa e prendere conoscenza dei relativi atti, ma tale facoltà non comporta ulteriori obblighi informativi per l'Amministrazione finanziaria o per il concessionario della riscossione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 173 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori alla scissione sono svolti nei confronti della società scissa, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
La norma rende fiscalmente irrilevante, ai fini della prosecuzione dell'accertamento e della riscossione, la diversa personalità giuridica delle società risultanti dalla scissione. La società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti fiscali anteriori alla scissione e può partecipare ai procedimenti riguardanti la scissa, ma l'Amministrazione non deve notificare nuovamente gli atti né aggiungere specifiche integrazioni motivazionali.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento deve rispettare i requisiti motivazionali previsti dalla disciplina della riscossione, ma non deve contenere ulteriori elementi solo perché il destinatario è una società beneficiaria di una scissione.
Art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
Per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, tutte le società beneficiarie della scissione rispondono solidalmente e illimitatamente.
Art. 2506-bis, comma 2, e art. 2506-quater, comma 3, del codice civile
Le limitazioni previste dal diritto civile per la responsabilità delle società partecipanti alla scissione non operano, secondo la sentenza, rispetto alla responsabilità tributaria disciplinata dalle norme speciali.
Art. 384 c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali riferiti a periodi anteriori alla scissione, le società partecipanti possono essere chiamate a rispondere solidalmente e illimitatamente, anche oltre i limiti ordinariamente previsti dal codice civile per le obbligazioni civili.
- L'avviso di accertamento notificato alla società scissa non deve essere necessariamente notificato nuovamente alla società beneficiaria affinché l'Amministrazione possa procedere alla riscossione nei suoi confronti.
- La cartella notificata alla società beneficiaria non è carente di motivazione per il solo fatto di non riprodurre o richiamare dettagliatamente l'avviso di accertamento notificato alla scissa, purché siano rispettati i requisiti ordinari previsti dalla normativa sulla riscossione.
- La società beneficiaria ha la facoltà di informarsi e partecipare ai procedimenti fiscali riguardanti la società scissa; tale facoltà implica un onere di diligenza degli organi societari, ma non un obbligo aggiuntivo di comunicazione a carico dell'Amministrazione.
- Per stabilire se opera la responsabilità fiscale conseguente alla scissione, rileva il periodo d'imposta cui si riferisce il debito, che deve essere anteriore alla data di efficacia della scissione, non necessariamente la data in cui è stato emesso o notificato l'accertamento.
- La successiva notifica della cartella alla società beneficiaria può essere necessaria per procedere alla riscossione nei suoi confronti, ma ciò non trasforma la beneficiaria nel destinatario originario dell'accertamento né impone la reiterazione dell'intero procedimento.
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