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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02431/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il saldo passivo di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi fatture collegato. In sede di opposizione, il debitore otteneva la revoca del decreto ma veniva comunque condannato al pagamento di importi ridotti, mentre veniva respinta la sua domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati dalla banca per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Il debitore sosteneva che la chiusura del conto, l’iscrizione a sofferenza in Centrale dei Rischi e la segnalazione nel bollettino dei protesti avessero provocato la cessazione dell’impresa, il tracollo finanziario e il mancato pagamento di un mutuo fondiario. La Corte d’appello ha però confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo non provata, neppure in via indiziaria, la crisi aziendale e il danno patrimoniale e non patrimoniale allegati, e comunque non dimostrato il nesso causale tra le segnalazioni e i pregiudizi dedotti. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2043 e 1176 c.c., omessa o apparente motivazione e violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di riconoscere il risarcimento nonostante l’illegittimità della segnalazione bancaria e i danni alla reputazione economica dell’imprenditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata non sulla sola illiceità della condotta bancaria ma sul difetto di prova dei fatti costitutivi del danno. Il ricorrente, infatti, si era limitato a insistere sull’astratta illegittimità della segnalazione e sugli effetti potenzialmente lesivi della stessa, senza spiegare quale errore di diritto fosse stato commesso in relazione agli artt. 2043 e 1176 c.c. e senza censurare specificamente l’accertamento di merito sulla mancanza di prova documentale o indiziaria della crisi e del pregiudizio. La Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La censura risarcitoria non è stata accolta perché, a prescindere dall’eventuale illiceità della condotta, mancava la prova dei fatti costitutivi del danno e del relativo nesso causale.

  • art. 1176 c.c.

    Il richiamo al dovere di diligenza della banca non è stato ritenuto decisivo, perché il motivo non si confrontava con l’accertamento di fatto sulla mancanza di prova del pregiudizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile: quanto al n. 3 per difetto di reale censura di violazione di legge; quanto al n. 5 perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione che rilevava l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha comportato l’applicazione della condanna equitativa a favore della controparte e della condanna aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende, come ipotesi di abuso del processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come base dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno da segnalazione bancaria illegittima deve provare non solo l’eventuale illiceità della segnalazione, ma anche i fatti costitutivi del danno e il nesso causale tra segnalazione e pregiudizio allegato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del fatto.
  • La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura di violazione di legge non può essere formulata in modo meramente assertivo o astratto, ma deve individuare l’errore di sussunzione o di interpretazione della norma rispetto alla decisione impugnata.
  • Quando il giudizio di legittimità è definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può operare la condanna equitativa aggiuntiva ex art. 96 c.p.c. quale reazione all’abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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