Cassazione Penale, Sentenza n. 8346/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivazione poi rinunciata dal difensore); (2) la mancanza di motivazione e la omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'assenza di ostacoli di legge (poche precedenti penali non significative e reato oggetto di depenalizzazione parziale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la parte che concerneva l'art. 131-bis (primo motivo), rilevando anche che la rinuncia formulata dal difensore non poteva sanare la carenza di procura speciale trattandosi di rinuncia relativa a un punto della sentenza; inoltre ha ritenuto, comunque, il primo motivo infondato sul merito perché la Corte distrettuale aveva motivatamente escluso la tenuità per l'entità del materiale (1450 CD e 22 DVD). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la sentenza è irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., salvo la parte annullata e rimessa.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta degli indici previsti; la sola riduzione dei limiti edittali non è sufficiente se il fatto, per sua entità (es. numero di supporti), non appare di tenuità. Il giudice deve fornire specifica motivazione sul confronto degli elementi che ostano al riconoscimento.
art. 648 cod. pen. (secondo comma)
L'attenuante prevista non è automaticamente idonea a integrare la non punibilità per tenuità: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'attenuante non basti quando l'entità del fatto (quantità di supporti) esclude la particolare tenuità.
art. 171-ter (t.u. diritti d'autore) - riferimento al reato contestato
La fattispecie di detenzione per la vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati è qualificata alla stregua della normativa sul diritto d'autore; l'entità della condotta (numero di supporti) influisce sulla valutazione della offensività e della tenuità.
art. 624 cod. proc. pen.
Il principio della formazione progressiva del giudicato limita l'effetto dell'annullamento: le parti della sentenza non annullate restano irrevocabili e vincolanti in rapporto alla parte rimessa.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 (Celso); Sez. 6, Sentenza n. 7493 del 15/01/2021 (Giorgi)
Distinzione tra rinuncia ad argomentazioni (consentita al difensore senza procura speciale) e rinuncia che investe un punto o capo della decisione (richiede procura speciale). La rinuncia del difensore non può incidere su richiesta di carattere ablativo della punibilità se non munito di procura speciale.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per "particolare tenuità" (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta e motivata sul caso concreto: quantità e qualità della condotta sono decisive; non basta richiamare la norma senza confrontare gli elementi che il giudice ha ritenuto ostativi.
- La rinuncia difensiva alle argomentazioni del ricorso è distinta dalla rinuncia a parti essenziali della decisione: questa seconda ipotesi (che incide su un "punto" della sentenza) richiede procura speciale dell'imputato.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una richiesta che incide su benefici soggetti alla sua discrezionalità (es. sospensione condizionale della pena), la Cassazione può annullare e rinviare per il giudizio su quel punto, perché il merito è di competenza del giudice di fatto.
- L'annullamento parziale produce formazione progressiva del giudicato: le statuizioni non annullate restano efficaci e vincolanti, e eventuali cause estintive sopravvenute non vengono riesaminate se non connesse alla parte annullata.
- Nelle impugnazioni è essenziale che la difesa esponga in modo specifico e motivato gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la concessione di benefici o l'applicazione di cause estintive/attenuanti; doglianze generiche sono facilmente ritenute inammissibili o infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →