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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8346/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (motivazione poi rinunciata dal difensore); (2) la mancanza di motivazione e la omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'assenza di ostacoli di legge (poche precedenti penali non significative e reato oggetto di depenalizzazione parziale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la parte che concerneva l'art. 131-bis (primo motivo), rilevando anche che la rinuncia formulata dal difensore non poteva sanare la carenza di procura speciale trattandosi di rinuncia relativa a un punto della sentenza; inoltre ha ritenuto, comunque, il primo motivo infondato sul merito perché la Corte distrettuale aveva motivatamente escluso la tenuità per l'entità del materiale (1450 CD e 22 DVD). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la sentenza è irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., salvo la parte annullata e rimessa.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione concreta degli indici previsti; la sola riduzione dei limiti edittali non è sufficiente se il fatto, per sua entità (es. numero di supporti), non appare di tenuità. Il giudice deve fornire specifica motivazione sul confronto degli elementi che ostano al riconoscimento.

  • art. 648 cod. pen. (secondo comma)

    L'attenuante prevista non è automaticamente idonea a integrare la non punibilità per tenuità: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'attenuante non basti quando l'entità del fatto (quantità di supporti) esclude la particolare tenuità.

  • art. 171-ter (t.u. diritti d'autore) - riferimento al reato contestato

    La fattispecie di detenzione per la vendita di supporti audiovisivi illecitamente duplicati è qualificata alla stregua della normativa sul diritto d'autore; l'entità della condotta (numero di supporti) influisce sulla valutazione della offensività e della tenuità.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Il principio della formazione progressiva del giudicato limita l'effetto dell'annullamento: le parti della sentenza non annullate restano irrevocabili e vincolanti in rapporto alla parte rimessa.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)

    Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 (Celso); Sez. 6, Sentenza n. 7493 del 15/01/2021 (Giorgi)

    Distinzione tra rinuncia ad argomentazioni (consentita al difensore senza procura speciale) e rinuncia che investe un punto o capo della decisione (richiede procura speciale). La rinuncia del difensore non può incidere su richiesta di carattere ablativo della punibilità se non munito di procura speciale.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per "particolare tenuità" (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta e motivata sul caso concreto: quantità e qualità della condotta sono decisive; non basta richiamare la norma senza confrontare gli elementi che il giudice ha ritenuto ostativi.
  • La rinuncia difensiva alle argomentazioni del ricorso è distinta dalla rinuncia a parti essenziali della decisione: questa seconda ipotesi (che incide su un "punto" della sentenza) richiede procura speciale dell'imputato.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una richiesta che incide su benefici soggetti alla sua discrezionalità (es. sospensione condizionale della pena), la Cassazione può annullare e rinviare per il giudizio su quel punto, perché il merito è di competenza del giudice di fatto.
  • L'annullamento parziale produce formazione progressiva del giudicato: le statuizioni non annullate restano efficaci e vincolanti, e eventuali cause estintive sopravvenute non vengono riesaminate se non connesse alla parte annullata.
  • Nelle impugnazioni è essenziale che la difesa esponga in modo specifico e motivato gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la concessione di benefici o l'applicazione di cause estintive/attenuanti; doglianze generiche sono facilmente ritenute inammissibili o infondate.

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