Cassazione Civile, Ordinanza n. 09810/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile di proprietà di una donna che aveva conferito procura a vendere a un avvocato, con prezzo pattuito pari a lire 191 milioni, di cui 91 milioni già versati e incassati dalla venditrice. Prima della scadenza per il saldo del prezzo, la venditrice decedeva. Si litigava quindi su chi fosse legittimato a ricevere i residui 100 milioni: l'erede della venditrice oppure il procuratore, che sosteneva di essere stato autorizzato da una scrittura privata a trattenere per sé la somma residua. In primo grado il giudice aveva attribuito la proprietà all'acquirente e ritenuto che il saldo fosse dovuto all'erede; in appello, invece, era stato affermato che il prezzo residuo dovesse essere pagato al procuratore. L'acquirente ricorre per cassazione con nove motivi, deducendo principalmente: violazione del giudicato di rinvio; erronea interpretazione della scrittura privata come cessione del credito; invalidità dell'asserita cessione per mancanza di forma, per oggetto indeterminato o indeterminabile, per asserita donazione indiretta non valida, per pretesa conoscenza del debitore ceduto, per nullità ex normativa consumeristica e per asserito patto successorio. La Corte accoglie il secondo e il sesto motivo: la scrittura privata non può essere qualificata come cessione del credito in modo da obbligare l'acquirente a pagare il procuratore, sia perché l'interpretazione adottata non rispetta i criteri ermeneutici e il dato letterale della procura, sia perché non risulta la notificazione della cessione al debitore ceduto né una conoscenza equiparabile; la mera consapevolezza del rapporto tra venditrice e procuratore non prova la conoscenza della cessione. Conseguentemente, il pagamento eseguito dall'acquirente all'erede dopo la sentenza di primo grado ha efficacia liberatoria e la pretesa del procuratore viene definitivamente esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ritenendo che, per effetto della corretta qualificazione del rapporto e della mancata notificazione della pretesa cessione del credito al debitore ceduto, il pagamento effettuato dall'acquirente in favore dell'erede della venditrice fosse liberatorio e che non residuasse alcun fondamento per la domanda del procuratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la peculiarità della vicenda e per l'andamento altalenante dei precedenti gradi di merito.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare il superamento dei limiti del giudizio di rinvio; il motivo è rimasto assorbito.
art. 384 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione del principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione; il motivo è rimasto assorbito.
art. 394 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di rinvio; motivo assorbito.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio deve rispettare i criteri ermeneutici, in primis il criterio letterale.
art. 1367 c.c.
Nel dubbio, la clausola va interpretata nel senso in cui possa produrre qualche effetto, non in quello che la renda improduttiva di effetti.
art. 1260 c.c.
Richiamato per la disciplina della cessione del credito; la Corte rileva che la fattispecie non poteva essere automaticamente qualificata come cessione solo sulla base della scrittura privata.
art. 771 c.c.
Richiamato per sostenere l'invalidità di una pretesa donazione indiretta avente ad oggetto crediti futuri; motivo assorbito.
art. 778 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della pretesa liberalità; motivo assorbito.
art. 782 c.c.
Richiamato dal ricorrente per l'asserita mancanza di forma della donazione; motivo assorbito.
art. 1346 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la dedotta indeterminatezza dell'oggetto del negozio; motivo assorbito.
art. 1418 c.c.
Richiamato dal ricorrente per nullità del negozio; motivo assorbito.
art. 1264 c.c.
La notificazione della cessione al debitore ceduto è necessaria per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente e per rendere opponibile la cessione al debitore.
art. 34 D.Lgs. 206/2005
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità per difetto di chiarezza del contenuto negoziale; motivo assorbito.
art. 458 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la scrittura integrasse un patto successorio; motivo assorbito.
art. 382 c.p.c.
La Corte lo applica per cassare senza rinvio quando non residuano ulteriori accertamenti e la domanda non può essere accolta.
Massime di principio
- La cessione del credito è un contratto consensuale che si perfeziona tra cedente e cessionario con il solo scambio del consenso; tuttavia, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto e dell'effetto liberatorio del pagamento, è decisiva la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore.
- La mera conoscenza del rapporto sottostante tra creditore originario e terzo non equivale, di per sé, alla conoscenza della cessione del credito, soprattutto quando la cessione sia contenuta in atto distinto e non notificato al debitore.
- Ai fini dell'interpretazione del negozio, il giudice deve applicare prioritariamente il dato letterale e gli altri criteri ermeneutici legali, privilegiando una ricostruzione che dia effetto all'atto e ne rispecchi la funzione economico-pratica perseguita dalle parti.
- Quando il debitore abbia pagato al soggetto che, secondo la situazione processuale e sostanziale risultante agli atti, appariva legittimato a ricevere il prezzo, tale pagamento conserva efficacia liberatoria se la pretesa cessione non era stata resa opponibile nei modi previsti dalla legge.
- Se l'accoglimento del ricorso elimina in radice il fondamento della pretesa azionata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può avvenire senza rinvio.
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