Cassazione Penale, Sentenza n. 25521/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello avanti la Corte territoriale. Sosteneva che la sentenza di appello riportava la dicitura "motivazione contestuale" ma la motivazione fu depositata il dodicesimo giorno successivo alla pronuncia (deposito il 08/06/2020, pronuncia e data della sentenza 27/05/2020) e che il difensore non ricevette la comunicazione di avvenuto deposito; da ciò deriva la presunta tempestività dell'impugnazione. Inoltre il ricorso di cassazione sollevava, in subordine, vizi di mancata assunzione di una prova decisiva (art. 441, comma 5, c.p.p.), vizi di motivazione relativi al reato di estorsione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per un primo motivo ritenuto decisivo: ha confermato che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività era corretta. La Corte ha ritenuto prevalente, ai fini della determinazione del termine per l'impugnazione, l'indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza e ha condiviso la valutazione che il deposito della motivazione fosse tempestivo rispetto a tale indicazione; ciò rendeva tardiva l'impugnazione proposta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non si è quindi esaminato nel merito il resto dei motivi.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato solo in riferimento al fatto che il procedimento alla Corte di Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto in base alla norma emergenziale; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
La motivazione del ricorso è enunciata nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att.; la Corte si è limitata a motivare la decisione di inammissibilità con riferimento al primo motivo, senza esaminare gli altri.
cod. proc. pen., art. 441, comma 5
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva; la Corte non è entrata nel merito di questo motivo perché ha ritenuto decisivo il primo motivo di inammissibilità.
cod. pen., art. 5
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni di legge e questioni costituzionali; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire perché ha deciso per inammissibilità processuale.
Cost., artt. 24 e 111
Richiamati dal ricorrente in ordine al diritto di difesa e al giusto processo; la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione ha reso superfluo il loro esame nel merito.
cod. proc. pen., art. 616
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione del termine per l'impugnazione dipende dall'indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza; la dicitura del dispositivo prevale ai fini della decorrenza dei termini.
- Se la Corte territoriale dichiara un'indicazione sulla motivazione (es. "motivazione contestuale") come refuso, la valutazione sulla tempestività del deposito delle motivazioni potrà tener conto degli effettivi atti di deposito e della formulazione del dispositivo: la corte di legittimità verifica la correttezza formale e sostanziale della data di deposito.
- La mancata comunicazione al difensore dell'avvenuto deposito della motivazione non è automaticamente risolutiva se, secondo gli elementi formali (dispositivo) e la prassi, il deposito è considerato tempestivo; tuttavia l'assenza di notifica può essere un elemento da documentare con cura dalla difesa.
- Quando la Corte di Cassazione ritiene un motivo processuale decisivo (es. inammissibilità per tardività), non entra nel merito degli altri motivi (omissione di prove, vizio di motivazione, riconoscimento di circostanze attenuanti).
- In caso di inammissibilità del ricorso, è frequente l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende; la difesa dovrebbe considerare il rischio economico di impugnazioni ritenute infondate o tardive.
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