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Sentenza

Sentenza n. 1343/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'accertamento del diritto di accesso agli atti del procedimento di sanatoria edilizia p.g. n. 959822/2025 e segnatamente per l'annullamento del silenzio-diniego relativo all’istanza di accesso ai documenti del 19.2.2026 con conseguente ordine all’Amministrazione a consegnare alla ricorrente di copia del carteggio già chiesto con la suddetta istanza, ossia dell’interezza del materiale della pratica in questione.

Giustizia amministrativa202600639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la piena ostensione della documentazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Comune, poiché l'accesso è stato effettuato solo dopo la proposizione del ricorso, condannandolo a rifondere alla ricorrente 2.000 euro, oltre accessori di legge.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti del procedimento di sanatoria edilizia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso e di annullamento del silenzio-diniego relativo all'istanza del 19 febbraio 2026, chiedendo l'ostensione dell'intero carteggio relativo al procedimento di sanatoria edilizia. Ha dedotto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Dopo la proposizione del ricorso, notificato il 20 aprile 2026, il Comune ha consentito, in data 23 aprile 2026, l'accesso integrale alla documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina l'azione in materia di accesso ai documenti amministrativi proposta dalla società ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l'accesso, la piena ostensione della documentazione richiesta durante il processo soddisfa integralmente la pretesa sostanziale e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione rende disponibili i documenti richiesti soltanto dopo la proposizione del ricorso per accesso, le spese di lite possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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