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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un privato contro una provincia per il ritardo, protrattosi per circa sedici anni, nel rilascio dell'autorizzazione necessaria ad avviare e gestire un'autoscuola. In sede di rinvio la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione ma ha liquidato solo il danno emergente, negando il lucro cessante per difetto di prova: ha ritenuto tardiva e comunque inammissibile la documentazione prodotta solo nel giudizio di rinvio, ha escluso che la mancata contestazione della provincia potesse supplire alla prova del danno e ha negato l'utilità di una consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta esplorativa e non sostitutiva dell'onere probatorio gravante sull'attore. Il ricorrente ha impugnato la sentenza articolando quattro motivi: 1) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lucro cessante non fosse stato specificamente contestato; 2) nullità della motivazione e violazione delle norme sulla prova e sulla consulenza tecnica, deducendo che la c.t.u. fosse necessaria per accertare redditività e potenzialità di guadagno dell'attività; 3) omessa valutazione dell'ammissibilità della c.t.u. rispetto ai documenti prodotti e ai fatti non contestati; 4) violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. per il diniego della liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il richiamo al principio di non contestazione, perché esso riguarda i fatti storici costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi e non le valutazioni ipotetiche sul lucro cessante, né può essere esteso alle richieste istruttorie. Ha poi confermato la correttezza del diniego della consulenza tecnica d'ufficio, osservando che la c.t.u. può anche avere funzione percipiente ma non può sostituire l'onere della prova sui fatti principali che spettano alla parte attrice, in particolare sui risultati economici effettivi, sui presupposti di mercato e sui criteri gestionali dell'attività. Ha inoltre giudicato inammissibili o comunque non decisive le censure relative alla mancata ammissione di documenti, prova testimoniale e richieste ex artt. 210 e 213 c.p.c., rilevando la discrezionalità del giudice e l'assenza di una specifica deduzione di decisività. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla liquidazione equitativa, perché tale criterio presuppone la prova certa dell'esistenza del danno e la sola difficoltà di quantificarlo, non potendo supplire alla mancanza di prova del danno stesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la provincia non si è difesa nel giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova resta a carico della parte che agisce per il risarcimento; non può dirsi assolto per effetto della mancata contestazione di mere valutazioni ipotetiche o del mancato espletamento di una c.t.u.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non le conclusioni ricostruttive tratte da documenti o le richieste istruttorie; la violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o non la valuta secondo il prudente apprezzamento; non è consentito contestare il mero peso probatorio dato alle risultanze.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    la motivazione non è mancante quando la decisione espone le ragioni del rigetto, anche se il ricorrente le reputa erronee o insufficienti.

  • art. 61 c.p.c.

    la nomina del consulente tecnico è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è, di regola, insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale consentito.

  • art. 191 c.p.c.

    la mancata ammissione della consulenza tecnica non integra di per sé violazione di legge sostanziale.

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è discrezionale e non serve a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte.

  • art. 213 c.p.c.

    la richiesta di informazioni alla P.A. è una facoltà discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno esiste già come fatto certo e sia obiettivamente impossibile o molto difficile quantificarlo con precisione.

  • art. 2043 c.c.

    il risarcimento presuppone la prova del danno-conseguenza, non potendo il giudice liquidare in via equitativa in assenza di prova dell'esistenza stessa del pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    nel risarcimento aquiliano la valutazione equitativa segue gli stessi limiti dell'art. 1226 c.c.; non può sostituire la prova del danno.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi sono scrutinati secondo i ristretti limiti del sindacato di legittimità; molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il motivo sulla liquidazione equitativa è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si conformava a principi giurisprudenziali consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio, il principio di non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati e non sulle valutazioni ipotetiche o congetturali circa l'entità del danno.
  • La consulenza tecnica d'ufficio, anche quando abbia natura percipiente, non può sostituire l'onere probatorio della parte sui fatti costitutivi della pretesa; essa presuppone che siano già allegati e, per quanto necessario, dimostrati gli elementi base della domanda.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica, di documenti, di prova testimoniale o di richieste istruttorie officiose è censurabile in cassazione solo entro i ristretti limiti dei vizi processuali o motivazionali consentiti, senza trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito.
  • La liquidazione equitativa del danno non può colmare il totale difetto di prova dell'esistenza del pregiudizio: presuppone una lesione certa e soltanto una difficoltà oggettiva di quantificazione.
  • Le norme sulla violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. non consentono di contestare il semplice apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo l'utilizzo di prove non introdotte o l'attribuzione a una prova di un valore legale non previsto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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