Cassazione Penale, Ordinanza n. 28055/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 settembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In particolare, la difesa contestava l'esclusione di una causa di giustificazione invocata, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente reiterative e comunque già disattese con motivazione congrua e immune da illogicità manifeste.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero solo ripetitive di questioni già valutate e respinte nei gradi di merito, con argomentazioni corrette sul piano giuridico, puntuali rispetto alle doglianze difensive e coerenti con le emergenze acquisite. Ha inoltre richiamato la corretta esclusione della causa di giustificazione invocata, della particolare tenuità del fatto e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando dalle risultanze di merito risulti insussistente la lieve offensività richiesta dalla norma, sicché il relativo diniego può essere confermato in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno è stata esclusa dai giudici di merito e la Cassazione ha ritenuto tale valutazione immune da censure di legittimità, perché adeguatamente motivata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, ove la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le emergenze probatorie e prive di manifeste illogicità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito escluda, con motivazione logica, la lieve offensività oggettiva del fatto.
- L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. è insindacabile in cassazione quando la sua esclusione sia adeguatamente argomentata dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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