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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28055/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 settembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In particolare, la difesa contestava l'esclusione di una causa di giustificazione invocata, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente reiterative e comunque già disattese con motivazione congrua e immune da illogicità manifeste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero solo ripetitive di questioni già valutate e respinte nei gradi di merito, con argomentazioni corrette sul piano giuridico, puntuali rispetto alle doglianze difensive e coerenti con le emergenze acquisite. Ha inoltre richiamato la corretta esclusione della causa di giustificazione invocata, della particolare tenuità del fatto e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando dalle risultanze di merito risulti insussistente la lieve offensività richiesta dalla norma, sicché il relativo diniego può essere confermato in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno è stata esclusa dai giudici di merito e la Cassazione ha ritenuto tale valutazione immune da censure di legittimità, perché adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, ove la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le emergenze probatorie e prive di manifeste illogicità.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito escluda, con motivazione logica, la lieve offensività oggettiva del fatto.
  • L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. è insindacabile in cassazione quando la sua esclusione sia adeguatamente argomentata dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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