Cassazione Civile, Ordinanza n. 01431/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, rileva che non risulta documentata la notifica della rinuncia alla controparte controricorrente e dichiara comunque inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti a tempo determinato stipulati da una dipendente del personale ATA, adibita a collaboratrice scolastica, presso un istituto scolastico del Ministero. La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso la conversione e rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che, pur sussistendo un abuso nell'utilizzo delle supplenze su organico di diritto, l'immissione in ruolo medio tempore conseguita fosse misura sufficiente, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso. In Cassazione la lavoratrice ha proposto quattro motivi di ricorso avverso tale decisione; tuttavia, prima della trattazione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il testo non consente di ricostruire il contenuto specifico dei quattro motivi, se non nel loro riferimento alla decisione impugnata e alla domanda originaria di conversione e risarcimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ove sopravvenuta prima della decisione, può determinare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando venga meno l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.
- In sede di legittimità, la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione del ricorso preclude l'esame dei motivi e conduce alla chiusura del processo senza pronuncia sul merito.
- Quando il giudizio si definisce per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può compensare le spese di lite tra le parti.
Come è indicizzato
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