Cassazione Penale, Sentenza n. 4965/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per rapina aggravata in concorso (sentenza di appello del 20/09/2021 che confermava il Tribunale di Velletri). I motivi principali: 1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'art. 628 c.p. e art. 40 c.p. e art. 27 Cost. per presunta mancanza di nesso causale tra la presenza dei ricorrenti nei pressi dell'edificio e la sottrazione del denaro; 2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1) c.p., perché la violenza sarebbe stata commessa da una sola persona e non dalla concomitante presenza di più soggetti; 3) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione individuale. Con motivi aggiunti si invoca altresì illogicità della motivazione rispetto all'art. 192, comma 2, c.p.p., esclusione del tentativo e richieste di specifiche diminuenti (art. 116 c.p. per Bono).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta (artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.), ritenendo che le doglianze reiterino censure già corrette dalla Corte di appello senza confrontarsi con la motivazione. In diritto la Cassazione ha ribadito che: a) la qualificazione di rapina impropria e la responsabilità dei tre imputati sono fondate su valutazioni di fatto incensurabili, basate sulla sottrazione del denaro, sulla condotta di distrazione, sulla presenza di un "palo" e sulla violenza esercitata in fuga; b) l'aggravante per la presenza di più persone è correttamente applicata quando più concorrenti si trovano contemporaneamente nel momento in cui è esercitata la violenza su terzi; c) il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla gravità dei fatti e dall'assenza di elementi positivi della personalità. Le censure aggiunte sono state ritenute inammissibili perché nuove e trasmesse dal vizio di inammissibilità dei motivi originari. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che limita i motivi consentiti in cassazione; qui è stata richiamata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati con doglianze non consentite o non specifiche.
art. 628 cod. pen.
Dispone il reato di rapina; la Corte ha confermato l'applicazione della figura della rapina impropria (furto seguito o accompagnato da violenza o minaccia) sulla base degli elementi fattuali accertati.
art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.
Prevede l'aggravante quando il fatto è commesso da piu' persone riunite; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante poiché più concorrenti erano presenti quando è stata esercitata la violenza su terzi intervenuti.
art. 40 cod. pen.
Principio di causalità penale richiamato in relazione all'analisi del nesso tra condotta ed evento; la Corte ha ritenuto sussistente l'unitarietà dell'azione nonostante la non perfetta contemporaneità.
art. 27 Cost.
Richiamata dai ricorrenti in ordine ai principi costituzionali della responsabilità personale; la Corte non ha ravvisato violazione, avendo fondato la condanna su valutazioni di fatto legittime.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul giudizio sulla causa petendi e sull'accertamento di responsabilità; i motivi aggiunti che invocavano errori su questo punto sono stati comunque non esaminati per inammissibilità dei motivi originari.
art. 116 cod. pen.
Norma sulla diminuzione per chi ha avuto un ruolo marginale; invocata dal difensore per Bono ma non accolta dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto incensurabili le valutazioni di merito.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la forma e i limiti dell'impugnazione in cassazione; utilizzata per dichiarare l'inammissibilità per motivi non consentiti o non specifici.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i ricorsi non soddisfacevano i requisiti di specificità richiesti.
Massime di principio
- In materia di rapina impropria la violenza o la minaccia non deve necessariamente avvenire nello stesso luogo e nello stesso istante della sottrazione, purché esista un'unica azione unitaria diretta a impedire la restituzione della cosa o assicurare l'impunità.
- La presenza contemporanea di più concorrenti al momento in cui viene esercitata violenza su terzi giustifica l'applicazione dell'aggravante 'più persone riunite', per l'effetto intimidatorio maggiore prodotto sulla vittima o sugli intervenuti.
- Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito (sul complesso probatorio e sulla personalità dei convenuti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Per la cassazione è essenziale proporre motivi consentiti e sufficientemente specifici: riproporre censure già esaminate senza confrontarsi con la motivazione di merito conduce all'inammissibilità.
- Motivi nuovi o aggiunti successivamente non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari e saranno, di norma, non esaminati se trasmessi dal medesimo vizio di inammissibilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice di merito rileva gravità del fatto e mancanza di elementi positivi della personalità; tali valutazioni richiedono motivazione ma sono valutazioni di merito.
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