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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4965/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per rapina aggravata in concorso (sentenza di appello del 20/09/2021 che confermava il Tribunale di Velletri). I motivi principali: 1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'art. 628 c.p. e art. 40 c.p. e art. 27 Cost. per presunta mancanza di nesso causale tra la presenza dei ricorrenti nei pressi dell'edificio e la sottrazione del denaro; 2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1) c.p., perché la violenza sarebbe stata commessa da una sola persona e non dalla concomitante presenza di più soggetti; 3) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione individuale. Con motivi aggiunti si invoca altresì illogicità della motivazione rispetto all'art. 192, comma 2, c.p.p., esclusione del tentativo e richieste di specifiche diminuenti (art. 116 c.p. per Bono).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta (artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.), ritenendo che le doglianze reiterino censure già corrette dalla Corte di appello senza confrontarsi con la motivazione. In diritto la Cassazione ha ribadito che: a) la qualificazione di rapina impropria e la responsabilità dei tre imputati sono fondate su valutazioni di fatto incensurabili, basate sulla sottrazione del denaro, sulla condotta di distrazione, sulla presenza di un "palo" e sulla violenza esercitata in fuga; b) l'aggravante per la presenza di più persone è correttamente applicata quando più concorrenti si trovano contemporaneamente nel momento in cui è esercitata la violenza su terzi; c) il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla gravità dei fatti e dall'assenza di elementi positivi della personalità. Le censure aggiunte sono state ritenute inammissibili perché nuove e trasmesse dal vizio di inammissibilità dei motivi originari. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi consentiti in cassazione; qui è stata richiamata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati con doglianze non consentite o non specifiche.

  • art. 628 cod. pen.

    Dispone il reato di rapina; la Corte ha confermato l'applicazione della figura della rapina impropria (furto seguito o accompagnato da violenza o minaccia) sulla base degli elementi fattuali accertati.

  • art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.

    Prevede l'aggravante quando il fatto è commesso da piu' persone riunite; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante poiché più concorrenti erano presenti quando è stata esercitata la violenza su terzi intervenuti.

  • art. 40 cod. pen.

    Principio di causalità penale richiamato in relazione all'analisi del nesso tra condotta ed evento; la Corte ha ritenuto sussistente l'unitarietà dell'azione nonostante la non perfetta contemporaneità.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata dai ricorrenti in ordine ai principi costituzionali della responsabilità personale; la Corte non ha ravvisato violazione, avendo fondato la condanna su valutazioni di fatto legittime.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio sulla causa petendi e sull'accertamento di responsabilità; i motivi aggiunti che invocavano errori su questo punto sono stati comunque non esaminati per inammissibilità dei motivi originari.

  • art. 116 cod. pen.

    Norma sulla diminuzione per chi ha avuto un ruolo marginale; invocata dal difensore per Bono ma non accolta dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto incensurabili le valutazioni di merito.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la forma e i limiti dell'impugnazione in cassazione; utilizzata per dichiarare l'inammissibilità per motivi non consentiti o non specifici.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i ricorsi non soddisfacevano i requisiti di specificità richiesti.

Massime di principio

  • In materia di rapina impropria la violenza o la minaccia non deve necessariamente avvenire nello stesso luogo e nello stesso istante della sottrazione, purché esista un'unica azione unitaria diretta a impedire la restituzione della cosa o assicurare l'impunità.
  • La presenza contemporanea di più concorrenti al momento in cui viene esercitata violenza su terzi giustifica l'applicazione dell'aggravante 'più persone riunite', per l'effetto intimidatorio maggiore prodotto sulla vittima o sugli intervenuti.
  • Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito (sul complesso probatorio e sulla personalità dei convenuti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto o vizi motivazionali specifici.
  • Per la cassazione è essenziale proporre motivi consentiti e sufficientemente specifici: riproporre censure già esaminate senza confrontarsi con la motivazione di merito conduce all'inammissibilità.
  • Motivi nuovi o aggiunti successivamente non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari e saranno, di norma, non esaminati se trasmessi dal medesimo vizio di inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice di merito rileva gravità del fatto e mancanza di elementi positivi della personalità; tali valutazioni richiedono motivazione ma sono valutazioni di merito.

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