Regolamento (UE) 2021/349
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/349 della Commissione del 25 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/349 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. L'intervento si fonda sul controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi per origine. La misura è stata adottata per consentire un'applicazione tempestiva dei nuovi valori ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifica dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché dell'ovoalbumina, ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti dei settori delle uova e del pollame e dell'ovoalbumina, nell'ambito del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda in particolare i prezzi rappresentativi indicati nell'allegato I per alcune voci NC e per specifiche origini dei prodotti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/349: aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. La Commissione motiva la modifica con il regolare controllo dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni osservate secondo l'origine delle merci.
Base giuridica e finalità dell'intervento
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La logica dell'intervento è eminentemente tecnica: l'aggiornamento dei prezzi rappresentativi serve a mantenere allineato il meccanismo dei dazi addizionali all'importazione all'evoluzione dei prezzi di mercato, preservandone l'effettività.
Ambito oggettivo della modifica
La modifica non riscrive l'intero regime, ma sostituisce il solo allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. Di conseguenza, cambiano i valori dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni collegati all'articolo 3 del regolamento del 1995 per i prodotti elencati nell'allegato aggiornato.
Prodotti interessati e valori aggiornati
L'allegato riporta, in particolare:
- il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con prezzi rappresentativi differenziati per origine;
- il codice NC 0207 27 10, relativo a pezzi disossati di tacchino, congelati, con valore indicato per l'origine BR.
Per il primo prodotto sono indicati valori distinti associati alle origini AR, BR e TH; per il secondo prodotto il valore è associato all'origine BR. L'allegato richiama inoltre la nomenclatura dei paesi di cui al regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta giustificata dal considerando che richiama la necessità di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/349. L'aggiornamento incide sui prezzi rappresentativi e sulle cauzioni di cui all'articolo 3 del regolamento del 1995 per taluni prodotti importati.
Prodotti e origini interessati
L'allegato aggiornato riguarda, tra gli altri, i pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, e i pezzi disossati di tacchino, congelati, identificati tramite codici NC 0207 14 10 e 0207 27 10. I valori differiscono in funzione dell'origine indicata (AR, BR, TH per il primo prodotto; BR per il secondo).
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sull'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi alle informazioni di mercato aggiornate, in particolare alle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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