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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32435/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta da due proprietari di un immobile contro la proprietaria di un fondo vicino, per ottenere l'accertamento dell'inesistenza, in favore di quest'ultima, di una servitù di passaggio e di una servitù di attingimento d'acqua da una cisterna. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e riconosciuto le servitù; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo, sulla base dei titoli di acquisto e della consulenza tecnica d'ufficio, che la situazione di servizio fosse stata creata dall'originario unico proprietario e fosse sopravvissuta ai trasferimenti, integrando una servitù per destinazione del padre di famiglia. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato gli atti di acquisto del 1971 e del 1983 e la consulenza tecnica: a loro dire, l'atto del 1983 avrebbe trasferito anche la comproprietà del corrile d'ingresso e il diritto di attingere dalla cisterna, mentre il vincolo di passaggio sarebbe stato escluso dall'obbligo dei venditori di reperire un diverso accesso sul retro del loro immobile. Deducevano anche l'omesso esame di fatti decisivi circa la portata degli atti e la pretesa costituzione della servitù di attingimento in favore della resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente articolate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa interpretazione degli atti negoziali, attività precluse al giudice di legittimità. È stato ribadito che la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una critica al prudente apprezzamento delle prove, e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non a un riesame del convincimento del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; rileva solo se il giudice abbia attribuito valore di piena prova a elementi non legali o abbia disatteso prove legali nel loro specifico regime.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della sua violazione è inammissibile quando si risolve in una critica al convincimento del giudice sulla base delle prove acquisite, non in un effettivo uso di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La sola evocazione dell'onere della prova non consente di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento dei fatti: occorre che dal quadro fattuale accertato discenda realmente la violazione della regola di riparto probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per mascherare una richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa interpretazione degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è confinato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente il riesame del percorso motivazionale salvo l'ipotesi limite del difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato, svolgendo funzione di filtro per i ricorsi inconsistenti.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    È richiamato solo in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non è invece uno strumento per censurare la valutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non permette di ottenere un nuovo giudizio sul merito né di sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito o alterato il criterio legale di riparto dell'onere della prova; non sussiste quando la parte contesti, in sostanza, la ricostruzione fattuale operata sulla base delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova interpretazione degli atti negoziali o un nuovo vaglio probatorio, se la motivazione della sentenza di merito è coerente e non contraddetta da un fatto decisivo non esaminato.
  • L'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia può essere confermato dal giudice di merito sulla base dei titoli di provenienza e degli accertamenti tecnici, e tale valutazione non è censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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