Cassazione Civile, Ordinanza n. 34611/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice, che chiedeva l'ammissione di un credito derivante da pregresse forniture a favore di una farmacia poi fallita e da successive forniture effettuate in esecuzione di un accordo quadro/contratto di fornitura. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione: aveva ritenuto inopponibile al fallimento la ricognizione di debito contenuta nell'accordo quadro, reputandola una dichiarazione confessorio-dichiarativa non vincolante per il curatore; aveva invece ammesso il credito per le forniture successive, ma per un importo molto inferiore a quello domandato. La società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, censurando: 1) la violazione dell'art. 1988 c.c., dell'art. 93 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., per avere il tribunale escluso l'opponibilità al fallimento della ricognizione di debito, nonostante la data certa anteriore al fallimento, con conseguente inversione dell'onere probatorio; 2) un vizio motivazionale subordinato sul medesimo punto; 3) un contrasto irriducibile di motivazione sulla quantificazione del credito ammesso per le forniture successive, perché il tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della domanda ma poi aveva liquidato un importo non chiaramente giustificato. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale in nove motivi, contestando sia l'ammissibilità e la valutazione dei documenti prodotti dalla fornitrice, sia l'applicazione dell'art. 1510 c.c. sulla consegna al vettore, sia soprattutto l'omessa considerazione di pagamenti che, secondo la curatela, avrebbero già superato l'importo del credito azionato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, perché ha ritenuto errata l'affermazione del tribunale circa l'inopponibilità al fallimento della ricognizione di debito contenuta in un atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento: tale ricognizione è opponibile alla massa e spetta al curatore provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale. Ha inoltre ritenuto viziata la motivazione sulla quantificazione del credito ammesso per le forniture successive, per l'incomprensibilità del criterio adottato. Sul ricorso incidentale ha respinto i primi sei motivi, escludendo che vi fosse un vizio di omessa pronuncia o una violazione delle norme processuali e dell'art. 1510 c.c. nei termini prospettati dalla curatela; ha invece accolto gli ultimi tre motivi, perché il tribunale non aveva esaminato l'eccezione di pagamento e non aveva motivato in alcun modo sul punto, rendendo necessario un nuovo esame. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di ammissione al passivo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito ha efficacia confermativa del rapporto fondamentale e comporta una presunzione relativa di esistenza del rapporto, con conseguente inversione dell'onere della prova; se munita di data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa, salvo prova contraria del curatore.
art. 93 l.fall.
L'insinuazione al passivo può essere fondata su un titolo negoziale opponibile alla massa; il curatore può contestarne l'esistenza o validità, ma non negarne in radice l'efficacia probatoria solo perché proviene dal fallito.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, quando vi sia ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento, grava sul curatore fallimentare.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili non sono opponibili al curatore fallimentare nei rapporti con la massa, perché la norma opera nei rapporti tra imprenditori e non nei confronti del curatore.
art. 2710 c.c.
Le scritture contabili regolarmente tenute fanno prova tra imprenditori, ma non sono opponibili al curatore in quanto questi non è imprenditore e opera quale gestore della massa.
art. 1510 c.c.
In difetto di prova di un patto in deroga, la vendita di cosa da trasportare si presume "con spedizione" e il venditore si libera consegnando la cosa al vettore; per configurare una vendita con consegna all'arrivo servono elementi precisi e univoci.
art. 99 l.fall.
La specifica indicazione dei documenti può essere espressa in forma non rigidamente formale, purché dal ricorso emerga chiaramente a quali atti l'opponente intenda riferirsi; la censura della curatela è stata ritenuta, in parte, infondata.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia affatto espresso sulla questione; nel caso dell'eccezione di pagamento, invece, il tribunale aveva totalmente omesso ogni valutazione.
art. 115 c.p.c.
La dedotta mancanza di specifica indicazione documentale non consente di ritenere che i documenti non siano stati depositati, quando dal contesto difensivo emerga con chiarezza il riferimento agli atti prodotti.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento, pur sintetica, è sufficiente solo se supera il minimo costituzionale; nel caso esaminato, la parte relativa alla quantificazione del credito non raggiungeva tale soglia.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria determina nullità del provvedimento; tuttavia, nel caso della questione sulla consegna al vettore, la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- La ricognizione di debito anteriore al fallimento, se assistita da data certa, è opponibile alla massa dei creditori e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale; il curatore può vincere tale presunzione solo provando l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto.
- Nel giudizio di accertamento del passivo la posizione di terzietà del curatore non esclude l'applicazione dell'art. 1988 c.c., poiché la ricognizione di debito non coincide con la confessione stragiudiziale e produce una presunzione legale, non una prova libera.
- Le scritture contabili dell'imprenditore fallito restano inopponibili al curatore secondo gli artt. 2709 e 2710 c.c., ma tale regola non si estende automaticamente a tutte le dichiarazioni negoziali del fallito, che vanno valutate secondo la disciplina propria dell'istituto invocato.
- In tema di vendita di cose da trasportare, la consegna al vettore è la regola legale; per derogarla e imporre la consegna all'arrivo occorrono elementi chiari, precisi e univoci.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione sulla questione, mentre la censura di motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento del giudice non consenta di comprendere il percorso logico seguito.
- Quando la curatela deduce l'avvenuto pagamento del credito insinuato, il giudice deve esaminare espressamente l'eccezione e darne conto in motivazione; l'omissione impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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