Cassazione Civile, Ordinanza n. 24837/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 1999, emesso nei confronti di una socia di società di capitali a ristretta base partecipativa, in conseguenza di un accertamento di maggiori ricavi in capo alla società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado, sul presupposto che la contribuente non avesse provato che i maggiori ricavi della società fossero stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti ai soci. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la documentazione bancaria prodotta dimostrasse la mancata percezione di utili dalla società nell'anno d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque valutato dal giudice di merito. Nel caso concreto, la documentazione bancaria indicata dalla ricorrente è stata ritenuta non decisiva, perché l'onere della prova contraria per superare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci richiede di dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti con destinazione sociale, mentre l'assenza di accrediti sul conto del socio è inconferente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012 il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque esaminato.
art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134
La riforma ha ridisegnato il perimetro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando la censura investe soltanto la valutazione di singoli documenti o risultanze istruttorie, se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Nelle controversie relative a società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di maggiori ricavi in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili ai soci.
- La prova contraria a carico del socio deve riguardare la destinazione sociale dei maggiori ricavi, dimostrando che essi siano stati accantonati o reinvestiti; la mera prova dell'assenza di accrediti sul conto corrente del socio non è idonea a superare la presunzione di imputazione.
- La distribuzione presunta degli utili ai soci prescinde dalla modalità con cui è stato effettuato l'accertamento nei confronti della società, incluso il caso di accertamento con adesione.
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