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Sentenza

Sentenza n. 1831/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro n. 1267/2023, pubblicata in data 11.12.2023, nel procedimento n. r.g. 1102/2023, notificata all’Amministrazione in data 15.12.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 1267/2023, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti per servizio non di ruolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 1267/2023, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio non di ruolo e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.679,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Dopo la notificazione della pronuncia ai fini dell'esecuzione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero procedesse al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e il Ministero non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il giudice ha riconosciuto che la sentenza civile possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve rendere concretamente conseguibile l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo tardivo o all'adempimento del commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, è possibile agire per l'ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    È la disposizione contrattuale in base alla quale la sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio non di ruolo.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Quando siano provati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua regolare notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia successiva al termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione del giudicato su istanza della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione, spontanea o commissariale.
  • La nomina e l'insediamento del commissario ad acta non privano l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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