Sentenza del 22/04/2024 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
VIOLAZIONI TRIBUTARIE - sanzioni - causa di non punibilità - fatto doloso del professionista incaricato - contribuente - denuncia all'autorità giudiziaria - tempestiva presentazione - onere della prova - assenza di culpa in vigilando - artifici e raggiri commessi dal professionista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero relativo a compensazioni per crediti ritenuti inesistenti per complessivi €43.955,01 rilevate con PVC del 15/05/2019. La ricorrente sostiene che le compensazioni erano state operate dallo Studio G Srl senza la sua autorizzazione, invoca l'esimente di non punibilità ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e la mancata sussistenza dell'elemento soggettivo (art. 5 d.lgs. 472/1997) per contestare l'applicazione delle sanzioni; allega la revoca del mandato e la denuncia all'Autorità giudiziaria, presentata il 20/12/2020.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto la denuncia all'autorità giudiziaria tardiva (presentata molti mesi dopo il PVC e circa tre anni dopo i fatti) e quindi meramente formale ai fini dell'esimente; ha inoltre ritenuto incombente sulla ricorrente l'onere di provare di aver vigilato con ordinaria diligenza sull'operato del consulente e di essere stata indotta in errore da artifici e raggiri tali da rendere impossibile la comprensione dell'illegittimo operato. Non essendosi fornita tale prova, il giudice ha confermato il recupero delle somme e l'irrogazione delle sanzioni; condanna alle spese in favore dell'Amministrazione per €1.000,00.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
"il contribuente, il sostituto ed il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunziato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi"
La Corte applica la norma richiedendo sia una denuncia tempestiva sia la prova che la responsabilità sia esclusivamente attribuibile a terzi; una denuncia tardiva, presentata dopo la redazione del PVC e a distanza di anni dai fatti, è considerata formale e insufficiente a escludere la punibilità.
Riferimento all'elemento soggettivo delle sanzioni tributarie: la ricorrente deve dimostrare la mancata sussistenza della colpa (in particolare culpa in eligendo e in vigilando) per sottrarsi alle sanzioni.
Cass. 22890/2006
Giurisprudenza consolidata citata per affermare che, nell'illecito tributario, la colpa è presunta e grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza della stessa.
Cass. 13068/2011
Richiamata per il principio che il contribuente deve dimostrare di aver vigilato con diligenza sull'operato del professionista o che il professionista ha agito con artifici tali da rendere impossibile la comprensione dell'inadempimento.
Cass. 4171/2009
Ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui la prova liberatoria grava sul contribuente e che la culpa è presunta nelle violazioni tributarie.
Ordinanza Cass. 5661/2020
Citata per sostenere che una denuncia tardiva non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente e può avere natura meramente formale quando non tempestiva rispetto ai fatti.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità ex art. 6, comma 3, deve essere sostenuta da una denuncia tempestiva: presentarla molto tempo dopo i fatti o dopo la redazione del PVC indebolisce fortemente l'esimente e può essere ritenuta formale.
- Il contribuente ha l'onere della prova circa l'assenza di colpa (culpa in eligendo e soprattutto in vigilando): serve dimostrare di aver esercitato controlli e verifiche ordinariamente diligenti sull'operato del professionista incaricato.
- Per superare l'onere probatorio occorre dimostrare, con elementi concreti, che il professionista ha posto in essere artifici o raggiri tali da rendere impossibile per il contribuente la comprensione dell'illegittimo operato; mere asserzioni non sono sufficienti.
- La colpa è presunta nelle violazioni tributarie; pertanto la strategia difensiva efficace prevede documentazione preventiva (mandati, revoche tempestive, corrispondenza, estratti conto, istruzioni scritte e controlli periodici) e l'immediata denuncia all'autorità giudiziaria se si sospetta la frode.
- In situazioni analoghe, prima di invocare l'esimente, valutare la tempestività delle iniziative già adottate e preparare prova diretta e indiretta della diligenza di vigilanza e degli eventuali artifici del professionista.
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