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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23587/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la decadenza dall’azione proposta per ottenere l’accertamento del diritto a mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva la domanda, computando il termine decadenziale dalla data di pubblicazione telematica del disconoscimento sul sito INPS (13 dicembre 2012) e facendo decorrere da tale momento sia il termine per il ricorso amministrativo sia quello di 120 giorni per l’azione giudiziaria. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 e dell’art. 12 del R.D. n. 1949 del 1940, sostenendo che il termine per il ricorso amministrativo dovesse decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi e che, di conseguenza, anche il successivo termine giudiziale fosse stato erroneamente calcolato. Il ricorso giudiziario del 7 agosto 2013, secondo la parte, era tempestivo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il dies a quo va fissato all’ultimo giorno di pubblicazione telematica degli elenchi nominativi sul sito INPS; il differente regime di pubblicazione non consente di anticipare la decorrenza al primo giorno, poiché ciò comprimerebbe il diritto di difesa. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività dell’azione applicando il principio secondo cui il termine per impugnare decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione telematica degli elenchi. Ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 375 del 1993

    richiamato dal ricorrente come norma violata per sostenere il diverso computo del termine di decadenza nell’ambito dell’iscrizione negli elenchi agricoli

  • art. 12 R.D. n. 1949 del 1940

    la Corte ne valorizza il testo nella parte in cui prevede la durata della pubblicazione e che il ricorso contro iscrizione o non iscrizione va proposto entro trenta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi

  • art. 12-bis R.D. n. 1949 del 1940

    viene richiamato per affermare che le modalità di pubblicazione telematica degli elenchi sono rimesse alle specifiche tecniche stabilite dall’INPS

  • art. 38, comma 7, d.l. n. 98 del 2011

    norma che introduce il rinvio alle modalità di pubblicazione telematica degli elenchi nominativi stabilite dall’INPS

  • L. n. 111 del 2011

    legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011, richiamata in relazione all’introduzione dell’art. 12-bis

  • circolare INPS n. 82 del 14 giugno 2012

    individua che gli elenchi di variazione pubblicati sul sito internet dell’Istituto rimangono in pubblicazione per quindici giorni consecutivi

  • art. 22 del d.l. n. 7 del 1970

    richiamato dalla Corte d’appello come base del termine di 120 giorni decorrente dalla definitività del provvedimento di cancellazione

Massime di principio

  • Quando la legge o la disciplina amministrativa collegano la decorrenza dei termini alla pubblicazione di un atto in forma telematica, il dies a quo va individuato nell’ultimo giorno del periodo di pubblicazione e non nel primo giorno di visibilità dell’atto.
  • Il computo dei termini decadenziali deve essere effettuato in modo coerente con la durata effettiva della pubblicazione prevista dalla normativa o dalle specifiche tecniche applicabili, verificando prima la tempestività del ricorso amministrativo e poi quella della domanda giudiziaria.
  • Un’interpretazione del termine di impugnazione che anticipi la decorrenza al primo giorno di pubblicazione, a fronte di una pubblicazione destinata a protrarsi per un certo periodo, è incompatibile con il diritto di difesa.
  • Nelle controversie relative agli elenchi dei lavoratori agricoli, la pubblicazione telematica sul sito INPS sostituisce le precedenti forme di pubblicazione, ma non altera il criterio generale per cui il termine decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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