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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3095/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per il reato di usura in danno di Brentan Damiano. La fattispecie ricostruita in primo e secondo grado è che i tre, in concorso, indussero la vittima a cedere il patrimonio immobiliare a una società di comodo, ricevendo dal Cosmo un prestito di €376.000 destinato a far fronte a debiti erariali per ottenere un mutuo bancario; era pattuito un tasso usurario (nel capo di imputazione indicato come 56,48% annuo). Nonostante rimborsi parziali, i soci della società rifiutarono di restituire il compendio immobiliare e cedettero il 95% delle quote alla figlia del Cosmo. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro: difetto di correlazione tra imputazione e fatto accertato (Cosmo avrebbe contestato la dazione di denaro), insussistenza del concorso e del ruolo soggettivo di Cosmo (non presente alla stipula, non firmatario del documento del 4 luglio 2011), nullità per carenza di motivazione; Bevilacqua e Festa hanno poi censurato la qualificazione di truffa (reato estinto per prescrizione) e hanno chiesto perizia sulla genuinità della sottoscrizione del documento del 4 luglio 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche o volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, compito estraneo alla Corte di legittimità. In particolare, sul punto relativo a Cosmo la Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito: Cosmo era il finanziatore dell'operazione, vi fu effettivo versamento (anche €20.000 alla figlia) ritenuto riconducibile a corrispettivo per interessi usurari; la pattuizione usuraria risultava dal complesso documentale e dalle circostanze e non era richiesta la presenza fisica al momento della sottoscrizione per ritenere la sua partecipazione. La richiesta di perizia è stata giudicata inconducente e non decisiva. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende per l'elevato grado di colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocata dai ricorrenti per nullità della sentenza per mutazione del fatto, la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna mutazione autonoma o nuova dei fatti; la norma non è applicabile per annullare la pronuncia stante la congruità dell'imputazione rispetto alla ricostruzione complessiva.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al difetto di correlazione tra accusa e condanna; la Corte ha ritenuto che non vi fosse tale difetto e che le censure fossero generiche, perciò non fondate ai sensi della normativa procedurale.

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta come usura; la Corte ha ritenuto provata la pattuizione di interessi in misura usuraria e la partecipazione del finanziatore all'operazione, anche in assenza di firma diretta sui documenti formali.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Richiamata dai difensori in relazione a una contestazione di truffa poi dichiarata estinta per prescrizione; la Corte ha ritenuto che tale censura non fosse idonea a scalfire la valutazione probatoria complessiva sul reato di usura.

Massime di principio

  • La Cassazione verifica la correttezza logica e giuridica della motivazione dei giudici di merito ma non riconsidera i fatti: censure generiche o nuove ricostruzioni probatorie sono inammissibili.
  • La responsabilità per usura può essere riconosciuta anche a chi finanzia l'operazione senza essere presente alla stipula, se dal complesso probatorio emerge che ha concordato o accettato la contropartita usuraria.
  • Pagamenti a terzi o congiunti (es. €20.000 alla figlia) possono essere valutati come modalità di corresponsione degli interessi usurari se non giustificati e collegabili all'operazione.
  • La mera mancata sottoscrizione di un documento non esclude automaticamente la rilevanza probatoria del contenuto se esistono altri riscontri documentali e dichiarazioni coerenti; la difesa dovrebbe dimostrare in concreto come l'assenza della perizia o dell'esame richiesto avrebbe inciso sul giudizio.
  • Per ottenere l'annullamento per mutazione di fatto (art. 521 c.p.p.) occorre dimostrare che la sentenza si fonda su un fatto nuovo e autonomo rispetto all'imputazione, non semplicemente su un'interpretazione più ampia dei fatti contestati.

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