Cassazione Penale, Sentenza n. 3095/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per il reato di usura in danno di Brentan Damiano. La fattispecie ricostruita in primo e secondo grado è che i tre, in concorso, indussero la vittima a cedere il patrimonio immobiliare a una società di comodo, ricevendo dal Cosmo un prestito di €376.000 destinato a far fronte a debiti erariali per ottenere un mutuo bancario; era pattuito un tasso usurario (nel capo di imputazione indicato come 56,48% annuo). Nonostante rimborsi parziali, i soci della società rifiutarono di restituire il compendio immobiliare e cedettero il 95% delle quote alla figlia del Cosmo. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro: difetto di correlazione tra imputazione e fatto accertato (Cosmo avrebbe contestato la dazione di denaro), insussistenza del concorso e del ruolo soggettivo di Cosmo (non presente alla stipula, non firmatario del documento del 4 luglio 2011), nullità per carenza di motivazione; Bevilacqua e Festa hanno poi censurato la qualificazione di truffa (reato estinto per prescrizione) e hanno chiesto perizia sulla genuinità della sottoscrizione del documento del 4 luglio 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche o volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, compito estraneo alla Corte di legittimità. In particolare, sul punto relativo a Cosmo la Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito: Cosmo era il finanziatore dell'operazione, vi fu effettivo versamento (anche €20.000 alla figlia) ritenuto riconducibile a corrispettivo per interessi usurari; la pattuizione usuraria risultava dal complesso documentale e dalle circostanze e non era richiesta la presenza fisica al momento della sottoscrizione per ritenere la sua partecipazione. La richiesta di perizia è stata giudicata inconducente e non decisiva. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende per l'elevato grado di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Invocata dai ricorrenti per nullità della sentenza per mutazione del fatto, la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna mutazione autonoma o nuova dei fatti; la norma non è applicabile per annullare la pronuncia stante la congruità dell'imputazione rispetto alla ricostruzione complessiva.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al difetto di correlazione tra accusa e condanna; la Corte ha ritenuto che non vi fosse tale difetto e che le censure fossero generiche, perciò non fondate ai sensi della normativa procedurale.
art. 644 cod. pen. (usura)
La norma è stata applicata per qualificare la condotta come usura; la Corte ha ritenuto provata la pattuizione di interessi in misura usuraria e la partecipazione del finanziatore all'operazione, anche in assenza di firma diretta sui documenti formali.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Richiamata dai difensori in relazione a una contestazione di truffa poi dichiarata estinta per prescrizione; la Corte ha ritenuto che tale censura non fosse idonea a scalfire la valutazione probatoria complessiva sul reato di usura.
Massime di principio
- La Cassazione verifica la correttezza logica e giuridica della motivazione dei giudici di merito ma non riconsidera i fatti: censure generiche o nuove ricostruzioni probatorie sono inammissibili.
- La responsabilità per usura può essere riconosciuta anche a chi finanzia l'operazione senza essere presente alla stipula, se dal complesso probatorio emerge che ha concordato o accettato la contropartita usuraria.
- Pagamenti a terzi o congiunti (es. €20.000 alla figlia) possono essere valutati come modalità di corresponsione degli interessi usurari se non giustificati e collegabili all'operazione.
- La mera mancata sottoscrizione di un documento non esclude automaticamente la rilevanza probatoria del contenuto se esistono altri riscontri documentali e dichiarazioni coerenti; la difesa dovrebbe dimostrare in concreto come l'assenza della perizia o dell'esame richiesto avrebbe inciso sul giudizio.
- Per ottenere l'annullamento per mutazione di fatto (art. 521 c.p.p.) occorre dimostrare che la sentenza si fonda su un fatto nuovo e autonomo rispetto all'imputazione, non semplicemente su un'interpretazione più ampia dei fatti contestati.
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