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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di Chieti, sez. Lavoro, pubblicata in data 01/02/2024, notificata in data 26/05/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Chieti, sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del titolo esecutivo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Chieti, sezione Lavoro, n. 33/2024, passata in giudicato, che riconosceva somme in suo favore. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il titolo era stato integralmente eseguito il 12 gennaio 2026 mediante accreditamento della somma dovuta sul borsellino elettronico della ricorrente. L'Amministrazione ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l'addebito delle spese alla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente e venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta e viene meno ogni contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale intervenuta durante il processo determina la cessazione della materia del contendere quando l'interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto.
  • Se l'Amministrazione adempie al titolo esecutivo soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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