Sentenza n. 5348/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. 4354 del 22 gennaio 2026 con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy (Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese) ha respinto la domanda di agevolazioni presentata in forma congiunta da VINÒFORUM EVENTI s.r.l. e FOOD WINE COMPANY s.r.l., a valere sulle misure di sostegno agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali di cui al Decreto 26 giugno 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ed il Ministro del turismo; della nota prot. 106513 dell’11 dicembre 2025 con cui il citato Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/90; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorchè non conosciuto; - nonchè, per quanto occorrer possa, degli artt. 16 e 17 del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2025, degli artt. 6 e 8 del Decreto del Direttore Generale D.G. Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy dell’11 agosto 2025 e del relativo Allegato 2. e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno - in forma specifica o per equivalente pecuniario - ingiustamente subito dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di agevolazioni per manifestazioni fieristiche nazionali, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto la domanda congiunta di agevolazioni prevista dalle misure di sostegno agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e, in via subordinata, le disposizioni regolamentari e attuative ritenute lesive. È stata proposta anche domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, riferendo che l’amministrazione aveva proceduto a un favorevole riesame del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR, verificata la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e dato atto che le parti erano state previamente informate di tale possibilità, ha preso atto del favorevole riesame amministrativo del provvedimento impugnato. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
La disposizione consente al collegio, in sede cautelare, di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza semplificata quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite sulla definizione immediata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente al favorevole riesame amministrativo del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione aveva costituito il fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione procede a un favorevole riesame dell’atto impugnato e viene meno l’interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dell’atto e le domande connesse non più attuali.
- La sentenza in forma semplificata può essere adottata in sede di esame della domanda cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite sulla possibilità di definizione immediata del giudizio.
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