Sentenza n. 1284/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1849/2023 pubblicata il 24/10/2023, notificata in forma esecutiva in data 06/11/2023, con il conseguente obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Pezzuto Dario dell’importo di € 500,00, Pititto Martina dell’importo di € 1.500,00 e Porcella Cinzia dell’importo di € 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1849/2023, relativa all'accredito sulla Carta elettronica del docente di complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 1849/2023, notificata in forma esecutiva al Ministero il 6 novembre 2023. Il titolo riconosceva a un ricorrente 500 euro per l'anno scolastico 2021-2022, a un secondo 1.500 euro per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, e a un terzo 1.000 euro per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di accredito delle somme, nonché la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante accredito sulla Carta elettronica del docente degli importi dovuti, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento economico del dipendente pubblico incaricato. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente inammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa in presenza delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ha considerato rilevanti la già disposta nomina del commissario ad acta, la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta del docente, le difficoltà operative dell'Amministrazione e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio economico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora; nei confronti della pubblica amministrazione l'astreinte può essere esclusa per la presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 55/2014
È stata utilizzata come parametro per la liquidazione del compenso professionale, ulteriormente ridotto in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato mediante il pagamento o l'accredito delle somme dovute.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione; quando l'incarico è conferito a un dipendente pubblico ed è connesso ai compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la complessità e serialità degli adempimenti, i vincoli e le difficoltà operative dell'amministrazione e la già disposta nomina di un commissario ad acta.
- La natura non essenziale o non alimentare della prestazione oggetto del giudicato e la sua funzione di incentivo facoltativo possono essere valutate come elementi contrari, in concreto, all'applicazione dell'astreinte.
- La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza può essere parametrata, oltre che ai criteri tariffari applicabili, alla serialità della controversia e alle oggettive difficoltà operative dell'amministrazione nell'esecuzione di titoli giudiziali analoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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