Sentenza n. 211/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale di non dare inizio ai lavori oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato, nonché il parere regionale richiamato nel provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine comunale di non eseguire i lavori relativi a una SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con destinazione commerciale e residenziale e autorimesse pertinenziali interrate. Il Comune aveva ritenuto che il progetto non rispettasse le norme tecniche di attuazione, che imponevano un’altezza massima di 7,5 metri o, se maggiore, il mantenimento dell’altezza dell’edificio preesistente. Il ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che l’edificio esistente presentava una soletta di circa 1,5 metri e che l’altezza dovesse essere calcolata al lordo della soletta, considerando il rapporto del fabbricato con il piano di campagna, rimasto invariato nel progetto. In giudizio è stata evocata anche la Regione Lombardia, autrice del parere richiamato dal provvedimento comunale. Le amministrazioni intimate non si sono costituite. Prima dell’udienza, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, rinunciando sostanzialmente alla prosecuzione della controversia e dichiarando di non chiedere nulla per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell’ordine comunale, la corretta interpretazione delle norme tecniche sull’altezza dell’edificio o il parere regionale. Le spese sono state compensate: il ricorrente non ne aveva chiesto la rifusione e le amministrazioni resistenti non si erano costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale base processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La mancata richiesta di rifusione delle spese da parte del ricorrente e la mancata costituzione delle amministrazioni intimate possono giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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