Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine comunale di non dare inizio ai lavori oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato, nonché il parere regionale richiamato nel provvedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordine comunale di non eseguire i lavori relativi a una SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con destinazione commerciale e residenziale e autorimesse pertinenziali interrate. Il Comune aveva ritenuto che il progetto non rispettasse le norme tecniche di attuazione, che imponevano un’altezza massima di 7,5 metri o, se maggiore, il mantenimento dell’altezza dell’edificio preesistente. Il ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che l’edificio esistente presentava una soletta di circa 1,5 metri e che l’altezza dovesse essere calcolata al lordo della soletta, considerando il rapporto del fabbricato con il piano di campagna, rimasto invariato nel progetto. In giudizio è stata evocata anche la Regione Lombardia, autrice del parere richiamato dal provvedimento comunale. Le amministrazioni intimate non si sono costituite. Prima dell’udienza, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, rinunciando sostanzialmente alla prosecuzione della controversia e dichiarando di non chiedere nulla per le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell’ordine comunale, la corretta interpretazione delle norme tecniche sull’altezza dell’edificio o il parere regionale. Le spese sono state compensate: il ricorrente non ne aveva chiesto la rifusione e le amministrazioni resistenti non si erano costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale base processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La mancata richiesta di rifusione delle spese da parte del ricorrente e la mancata costituzione delle amministrazioni intimate possono giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.