Cassazione Civile, Ordinanza n. 21704/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il valore e la rendita catastale di un terreno su cui insisteva un parco eolico e della relativa recinzione, a seguito di domanda di nuovo accatastamento presentata tramite procedura DOCFA dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015, che ha escluso i c.d. "macchinari imbullonati" dal calcolo della rendita. La CTR del Lazio aveva annullato l'atto per difetto di motivazione e aveva escluso l'efficacia di un precedente giudicato favorevole alla società. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in combinato con la disciplina catastale di cui al d.l. n. 16/1993, art. 2, conv. in L. n. 75/1993, e al d.m. n. 701/1994, sostenendo che l'avviso fosse motivato sufficientemente perché fondato sugli stessi dati dichiarati nel DOCFA e su una diversa valutazione tecnica di terreno e recinzione. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che sulla medesima compagine catastale si fosse formato giudicato esterno con una precedente sentenza della CTP di Roma, che avrebbe già valutato congruo il costo unitario del pannello per kW indicato nel DOCFA 2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società, escludendo la sussistenza di un giudicato esterno vincolante, perché la precedente pronuncia riguardava il valore del pannello dell'impianto, mentre il nuovo avviso riguardava la rettifica del valore del terreno; ha inoltre osservato che, in materia catastale, il giudicato sul valore di un bene impedisce il riesame di questioni preesistenti al provvedimento impugnato ma non l'esame di elementi sopravvenuti. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un difetto di motivazione nell'avviso: nel DOCFA non risultavano variati i dati di fatto, e le indicazioni sulla giacitura pianeggiante e sulla buona esposizione del terreno erano meri elementi esplicativi della diversa valutazione tecnica dell'Ufficio, legittimamente esposti anche in giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso DOCFA è sufficientemente motivato quando si limita a indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, poiché la divergenza dipende da diversa valutazione tecnica dei medesimi dati.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. con modificazioni in L. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato come parte della disciplina catastale applicabile alla rettifica della rendita in procedura DOCFA.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato come fonte regolamentare della procedura DOCFA e dei criteri di determinazione della rendita catastale.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato processuale invocato dalla contribuente è stato escluso per diversità oggettiva dei fatti e dell'oggetto dei due giudizi.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale formatosi su una precedente sentenza non preclude la valutazione di un diverso atto impositivo relativo a un differente oggetto e, in materia catastale, non copre elementi sopravvenuti.
L. 208/2015
Ha escluso i c.d. "macchinari imbullonati" dal calcolo della rendita, determinando la presentazione di una nuova proposta di accatastamento da parte della società.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato solo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ha fondato l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
Massime di principio
- In tema di accertamento catastale svolto tramite DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti i fatti dichiarati dal contribuente, poiché la divergenza rispetto alla rendita proposta deriva da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi.
- La motivazione dell'avviso deve essere più ampia solo se l'Ufficio modifica o sostituisce i dati di fatto dichiarati dalla parte privata; in tal caso è necessario specificare le difformità per garantire il diritto di difesa e delimitare il thema decidendum.
- Le indicazioni introdotte dall'Amministrazione in giudizio, se servono a spiegare meglio la valutazione tecnica già posta a base dell'atto, non integrano una illegittima motivazione postuma dell'avviso.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia catastale preclude il riesame delle sole questioni e dei fatti già coperti dal decisum, ma non impedisce l'esame di atti impositivi diversi né di elementi sopravvenuti al precedente provvedimento.
- In materia di rendita catastale, non è corretto assumere che la valutazione di congruità di un bene in un determinato anno vincoli automaticamente gli anni successivi, poiché il valore può variare nel tempo.
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