Cassazione Penale, Sentenza n. 51742/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza dell'indagato volta a impugnare l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non uscire in orario serale. Il motivo principale di cassazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) deduceva carenza e illogicità della motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (delitto ai sensi dell'art. 648 c.p.) sia sull'esistenza delle esigenze cautelari, nonché la mancata considerazione della documentazione attestante l'attività lavorativa svolta dall'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo della sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non alla rivalutazione del merito e degli elementi indizianti. Il Collegio ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale, che aveva richiamato le intercettazioni telefoniche del 14 marzo 2022, la contiguità dell'indagato con il gruppo dedito a furti di autovetture e il suo ruolo stabile quale acquirente di pezzi di ricambio rubati; ha inoltre motivato in modo puntuale perché l'attività lavorativa alle dipendenze di una ditta di autoricambi non escludeva l'approvvigionamento illecito. Sotto il profilo delle esigenze cautelari il Tribunale ha valorizzato la gravità della condotta e il pregresso giudiziario dell'indagato (numerose condanne e precedenti per reati contro il patrimonio, violenza, armi), ravvisando concreto pericolo di reiterazione. È stata altresì richiamata la valutazione di proporzionalità (con successivo provvedimento che ha sostituito l'obbligo di dimora con arresti domiciliari). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il reato contestato all'indagato; motivo oggettivo della misura cautelare in quanto l'indagato è ritenuto destinatario di gravi indizi per aver ricevuto e occultato un'autovettura provento di furto.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso in cassazione invocato dall'indagato (carenza e illogicità della motivazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità previsto da tale motivo.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1083/1998; Sez. 4, n. 17781/2021)
Principio secondo cui in sede di legittimità il controllo sulle misure personali è limitato a vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, e non ammette una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa rilettura del merito.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione sulle misure cautelari personali è limitato a verificare la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito; non può sostituirsi a quest'ultimo nella valutazione degli elementi indiziari.
- Intercettazioni e conversazioni rilevanti, la contiguità con gruppi criminali e un ruolo stabile nell'acquisto di pezzi sospetti sono elementi che la giurisprudenza considera significativi per la sussistenza dei gravi indizi.
- L'attività lavorativa dell'indagato nel settore pertinente non è automaticamente esimente: va valutata nel contesto e confrontata con altri elementi probatori; se la motivazione del giudice spiega perché non esclude la responsabilità, il sindacato in cassazione è limitato.
- La gravità della condotta e un pregresso giudiziario consistente possono giustificare la sussistenza del pericolo di reiterazione e quindi esigenze cautelari efficaci.
- Il giudice di merito deve motivare anche la proporzionalità della misura; eventuali misure meno afflittive adottate successivamente (es. sostituzione con arresti domiciliari) possono essere richiamate nel percorso motivazionale.
- Un ricorso per cassazione manifestamente basato su una diversa valutazione del merito può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, se rilevabile colpa, sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →