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Sentenza

Sentenza del 15/06/2021 n. 5005 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 95/2021 - RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notifica di cartella priva di firma - Legittimità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. XXX (importo €338.024,24) per mancata notifica valida via PEC (allegato in formato .pdf privo di estensione .p7m), mancata sottoscrizione autografa della cartella, carenza di motivazione e omissione dell'indicazione analitica del calcolo di interessi e oneri di riscossione (aggio). Sosteneva inoltre la decadenza per mancata notifica.

La decisione

L'appello è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. La Commissione ha ritenuto valida la notifica tramite PEC anche se l'allegato era in formato PDF senza estensione .p7m, perché la cartella risultava riconducibile all'Autorità e l'atto era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. È stato altresì affermato che la cartella non richiede la sottoscrizione autografa (art. 25 DPR 602/1973) e che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi/aggio non invalida la cartella. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (€5.000).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze

    La cartella è atto a contenuto vincolato redatto secondo modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione autografa dell'esattore; pertanto l'assenza di firma non comporta invalidità dell'atto se la riferibilità all'Autorità è certa.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 2

    la notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata

    Autorizza la notifica via PEC richiamando le modalità del D.P.R. n. 68/2005 e il rinvio alle disposizioni sull'avviso di accertamento; la PEC è valida se raggiunge lo scopo di portare a conoscenza il destinatario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    richiamato dall'art. 26 DPR 602/1973 per le notificazioni via PEC

    Rinvio alle norme sulle notificazioni nel processo civile e applicazione dell'istituto del 'sano raggiungimento dello scopo' (art.156 c.p.c.) in caso di nullità formale se l'atto è stato comunque portato a conoscenza.

  • D.P.R. n. 68/2005

    norme tecniche sulle notificazioni via PEC

    Stabilisce le regole tecniche per le notifiche a mezzo PEC; tuttavia la disciplina esattoriale contiene deroghe e la mancanza della .p7m non è decisiva se l'atto è comunque riferibile e conosciuto.

  • Codice di Procedura Civile, art. 156

    la nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo

    Un vizio formale della notifica è sanabile quando è provato che l'atto è effettivamente entrato nella conoscenza del destinatario.

  • Codice di Procedura Civile, art. 160

    richiamato in relazione alla sanatoria della notificazione

    Conferma che gli effetti della notifica prevalgono quando il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto, sanando vizi procedurali marginali.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    obbligo di motivazione degli atti

    L'obbligo di motivazione esiste, ma il grado di dettaglio richiesto varia: per cartelle derivanti da mere elaborazioni dei dati forniti dal contribuente la motivazione può essere più succinta e comunque qui ritenuta sufficiente.

  • D.M. n. 321/1999, art. 1

    contenuti minimi del ruolo

    Gli elementi che devono figurare nel ruolo non comprendono necessariamente il dettaglio analitico del calcolo degli interessi/aggio; la loro omissione non invalida il ruolo/cartella.

  • Decreto Min. Economia e Finanze 04/08/2015

    disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario

    Fornisce regole tecniche per documenti informatici nel processo tributario ma non impone che ogni documento notificato via PEC sia necessariamente con estensione .p7m quando la legge non richiede sottoscrizione digitale.

  • Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e Decisione di esecuzione 2015/1506

    riconoscimento e convalida delle specifiche di firma PAdES e CAdES

    Le firme digitali in formato CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf signed) sono da considerarsi equivalenti e riconoscibili reciprocamente; quindi l'assenza della .p7m non esclude la validità della firma digitale se il documento è firmato con standard riconosciuti.

Massime di principio

  • La notifica via PEC è valida se raggiunge la finalità di portare a conoscenza il destinatario: un vizio formale (es. assenza dell'estensione .p7m) può essere sanato dimostrando l'effettivo ricevimento/conoscenza dell'atto (art.156 e 160 c.p.c.).
  • La cartella di pagamento è atto a contenuto vincolato redatto secondo modello ministeriale (art.25 DPR 602/1973) e, salvo diversa previsione di legge, non richiede sottoscrizione autografa: l'assenza della firma non determina automaticamente nullità se l'atto è chiaramente riconducibile all'ente che lo ha emesso.
  • Gli standard di firma digitale PAdES e CAdES sono equiparati ai fini dell'autenticità del documento informatico in base al diritto UE (Reg. eIDAS): non è decisiva l'estensione del file se il documento è firmato secondo uno standard riconosciuto.
  • La completezza della motivazione nelle cartelle è valutata in funzione della loro natura: per cartelle derivanti dalla rielaborazione di dati forniti dal contribuente la motivazione può essere più sintetica; l'assenza del calcolo analitico dell'aggio/interessi non invalida automaticamente l'atto se le cause e gli importi sono comprensibili.
  • In caso di notifica contestata via PEC verificare sempre: a) registrazione dell'indirizzo nel sistema (INI-PEC) o indirizzo dichiarato; b) ricevute PEC (avviso di consegna/accettazione); c) contenuto dell'allegato e presenza di firme digitali riconoscibili; d) elementi probatori che dimostrino l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Se si contesta la validità della notifica per vizi formali è necessario non limitarsi a richiamare la mera irregolarità procedurale, ma dimostrare il pregiudizio concreto (lesione del diritto di difesa) derivante dal vizio.

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