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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che limitava a tre ore la sosta delle autocaravan negli stalli loro riservati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo: violazione dell'art. 185 del codice della strada, che assoggetta le autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli ai fini della circolazione e delle limitazioni alla sosta; difetto di motivazione, per l'assenza di specifiche ragioni di fatto idonee a giustificare il limite temporale applicato alle sole autocaravan; difetto di istruttoria; inosservanza delle direttive e circolari ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. L'associazione ha inoltre riservato la proposizione di una domanda risarcitoria, non formalmente articolata. Il Comune ha sostenuto che il limite fosse giustificato dalle esigenze di regolamentazione del traffico, dalla presenza di un'area attrezzata per camper e dalla finalità di favorire la rotazione della sosta.

La decisione

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato l'ordinanza nella parte relativa al limite di tre ore. Ha ritenuto che il Sindaco, pur disponendo del potere di disciplinare la circolazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice della strada, lo abbia esercitato in modo non corretto, utilizzando la limitazione della sosta per contrastare in realtà il fenomeno del campeggio, in violazione dell'art. 185 del codice della strada. Le autocaravan devono essere trattate come gli altri veicoli quando sostano nei limiti propri della circolazione stradale; la sosta non costituisce campeggio se il veicolo poggia soltanto sulle ruote, non emette deflussi propri e non occupa la sede stradale oltre il proprio ingombro. L'istituzione di un'area attrezzata non giustifica di per sé la limitazione temporale, non essendo i camperisti obbligati a utilizzarla quando intendano semplicemente sostare. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto privo di adeguata motivazione e istruttoria, non indicando esigenze specifiche e obiettive, supportate da accertamenti idonei, tali da giustificare la discriminazione rispetto alle autovetture. Sono state accolte anche le censure relative all'inosservanza delle direttive ministeriali, che richiedono una motivazione ponderata delle misure di traffico e ammettono limitazioni temporali non discriminatorie quando siano necessarie per consentire la fruizione degli stalli. Nulla è stato disposto sul risarcimento, perché la domanda non era stata debitamente formulata. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 185 codice della strada

    I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m) [autocaravan], ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

    Le autocaravan devono essere assoggettate alla stessa disciplina degli altri veicoli; la loro sosta, quando il veicolo poggia solo sulle ruote, non emette deflussi propri e non eccede il proprio ingombro, non può essere qualificata come campeggio e non può essere limitata senza specifiche ragioni obiettive e adeguatamente motivate.

  • art. 6 codice della strada

    Attribuisce poteri di disciplina della circolazione stradale, il cui esercizio deve rispettare i limiti derivanti dall'art. 185 del codice della strada e deve essere adeguatamente giustificato.

  • art. 7 codice della strada

    L’art. 7, comma 1, lett. h, consente al sindaco con propria ordinanza di istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185.

    Il potere di istituire aree attrezzate per autocaravan non consente, di per sé, di discriminare la sosta delle autocaravan né di imporre un limite temporale in assenza di esigenze specifiche e adeguatamente motivate.

  • art. 5, comma 1, codice della strada

    Richiamato quale fondamento dell'assoggettamento degli enti proprietari delle strade alle direttive ministeriali in materia di circolazione.

  • art. 35, comma 1, codice della strada

    Richiamato quale fondamento dell'assoggettamento degli enti proprietari delle strade alle direttive ministeriali in materia di circolazione.

  • art. 45, comma 2, codice della strada

    Richiamato quale fondamento dell'assoggettamento degli enti proprietari delle strade alle direttive ministeriali in materia di circolazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Tribunale ha deciso mediante motivazione sintetica, richiamando i propri precedenti su questioni analoghe.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente quale base della riserva di una domanda risarcitoria, ma il giudice non ha esaminato il risarcimento perché la domanda non era stata debitamente formulata.

Massime di principio

  • Il potere comunale di disciplinare la circolazione e la sosta ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice della strada non consente di imporre alle autocaravan un trattamento deteriore rispetto agli altri veicoli in assenza di specifiche esigenze obiettive, comprovate da adeguata istruttoria e puntualmente motivate.
  • Ai sensi dell'art. 185 del codice della strada, la sosta di un'autocaravan non costituisce campeggio quando il veicolo poggia soltanto sulle ruote, non emette deflussi propri e non occupa la sede stradale oltre il proprio ingombro; tale sosta deve pertanto essere disciplinata secondo la stessa normativa applicabile agli altri autoveicoli.
  • La mera presenza di un'area attrezzata riservata alle autocaravan non giustifica, di per sé, l'imposizione di un limite temporale alla sosta ordinaria delle autocaravan in altri stalli, poiché l'utente che intenda semplicemente sostare non è obbligato a utilizzare l'area attrezzata.
  • Una limitazione temporale della sosta può essere legittima per esigenze di traffico e di rotazione degli stalli soltanto se applicata sulla base di ragioni concrete e non discriminatorie, idoneamente istruite e motivate, anche in modo da consentire la fruizione del territorio a tutti gli utenti indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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