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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-diniego/rigetto formatosi decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di accertamento di doppia conformità con prot. n. -OMISSIS- al SUAPE Sardegna Impresa codice univoco nazionale: -OMISSIS-; - accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente; - nomina di un consulente tecnico d’ufficio pre – udienza con l’incarico di depositare la relazione prima dell’udienza di discussione, così da consentire al TAR di pronunciarsi nel merito.

Giustizia amministrativa202501106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Istanza di ricusazione del Presidente del Collegio nel giudizio concernente il silenzio-diniego formatosi su una domanda di accertamento di doppia conformità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego o silenzio-rigetto formatosi dopo sessanta giorni dalla presentazione al SUAPE Sardegna di una domanda di accertamento di doppia conformità edilizia, chiedendo anche l’accertamento della fondatezza della pretesa e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Nel corso del giudizio ha proposto istanza di ricusazione del Presidente del Collegio, sostenendo che il magistrato, in precedenti controversie riguardanti il Comune di Calasetta e titoli edilizi ritenuti illegittimi o inesistenti, avrebbe sistematicamente omesso di riconoscere la nullità di sanatorie relative ad abusi insanabili, consentito la conservazione di atti nulli, impedito l’adozione di provvedimenti demolitori e anticipato l’esito sfavorevole di ulteriori azioni, indirizzando anche altri magistrati verso il rigetto. Sono stati prospettati, in termini generici, una compromissione dell’apparenza di imparzialità, un coinvolgimento nella conservazione di atti amministrativi nulli e persino profili astratti di concorso in illeciti edilizi. L’istanza non indicava puntualmente i precedenti giudizi e i relativi elementi di prova ed era sottoscritta dal difensore senza procura speciale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di ricusazione e ha disposto la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare con la composizione originaria del Collegio. In via preliminare ha rilevato che l’istanza era inammissibile perché sottoscritta da un difensore privo di procura speciale, in violazione dell’art. 18, comma 3, c.p.a.; ha inoltre evidenziato la genericità delle allegazioni e la mancata puntuale indicazione dei precedenti e dei mezzi di prova. Nel merito, ha ritenuto che le contestazioni relative al rigetto di precedenti prospettazioni sulla nullità o inesistenza di titoli edilizi non integrassero alcuna ipotesi di ricusazione prevista dall’art. 51 c.p.c. Il semplice dissenso rispetto a precedenti decisioni o la trattazione di questioni giuridiche analoghe non dimostrano di per sé una compromissione dell’imparzialità in controversie autonome e aventi oggetti diversi. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le violazioni di vincoli urbanistici o paesaggistici possono determinare l’annullabilità del titolo edilizio, ma non la nullità, salvo ricorrenza delle ipotesi tassative dell’art. 21-septies l. 241/1990; i titoli meramente annullabili devono essere tempestivamente impugnati e, una volta decorso il termine, la richiesta di intervento repressivo può in realtà configurare una sollecitazione all’autotutela. Quanto all’asserita anticipazione del giudizio, il TAR ha escluso che l’adozione di precedenti atti processuali, anche cautelari o monocratici, comporti un obbligo di astensione in una controversia distinta. Ha quindi condannato la parte istante alla rifusione delle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti, e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 400,00 ai sensi dell’art. 18, comma 7, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, c.p.a.

    l’istanza di ricusazione deve essere “firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale” e “la domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova”

    La mancanza della procura speciale e la genericità dei motivi e dei mezzi di prova determinano l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione.

  • art. 18, comma 5, c.p.a.

    In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito

    Il giudice ricusato deve essere posto nella condizione di conoscere l’istanza e di essere ascoltato, pur non essendo parte del relativo procedimento e pur non essendo obbligato a comparire.

  • art. 18, comma 7, c.p.a.

    Consente la condanna della parte istante al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di istanza di ricusazione infondata; nel caso concreto la sanzione è stata fissata in euro 400,00.

  • art. 51 c.p.c.

    La ricusazione presuppone la riconducibilità dei fatti allegati a una delle specifiche ipotesi di astensione obbligatoria; il mero dissenso da precedenti decisioni o la trattazione di questioni analoghe in cause diverse non è sufficiente.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’obbligo di astensione per avere conosciuto della causa in altro grado riguarda la medesima causa e non una controversia diversa, sebbene collegata o relativa a questioni giuridiche analoghe.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dalla disposizione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi derivanti dalla violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici possono integrare annullabilità per violazione di legge, senza determinare automaticamente la nullità del titolo edilizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’istanza di ricusazione nel processo amministrativo deve essere sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di procura speciale e deve indicare in modo puntuale i motivi e i mezzi di prova; la violazione di tali requisiti comporta l’inammissibilità dell’istanza.
  • Il semplice rigetto delle tesi giuridiche sostenute da una parte in precedenti giudizi, anche quando riguardino questioni analoghe, non costituisce di per sé causa di ricusazione né dimostra una compromissione dell’imparzialità del giudice in controversie successive, autonome e aventi diverso oggetto.
  • L’obbligo di astensione per avere conosciuto della causa in altro grado riguarda la medesima controversia e non si estende alla precedente trattazione, da parte dello stesso magistrato, di cause diverse, anche se geneticamente collegate o basate su questioni giuridiche analoghe.
  • L’adozione di un provvedimento cautelare o monocratico in una precedente fase o in un diverso giudizio non implica anticipazione del giudizio di merito e non determina, da sola, l’obbligo di astensione o la ricusabilità del magistrato.
  • Le violazioni di vincoli urbanistici o paesaggistici possono comportare l’annullabilità del titolo edilizio per violazione di legge, ma non ne determinano la nullità salvo il ricorrere di una delle fattispecie tassative previste dall’art. 21-septies l. 241/1990; i titoli meramente annullabili devono essere impugnati tempestivamente e non possono essere rimessi in discussione mediante una diversa azione repressiva dopo la scadenza del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimentoDecadenza e tardività

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