Ordinanza n. 871/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica n. P-NA/L/Q/2023/120366;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica n. P-NA/L/Q/2023/120366, unitamente al preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il relativo preavviso, deducendo plurimi vizi di notifica e sostenendo che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse dipesa da causa a lui non imputabile, ossia dalla condotta del datore di lavoro originario. Ha inoltre prospettato la sopravvenuta disponibilità di un rapporto di lavoro presso altro datore. L’Amministrazione ha eccepito la regolarità delle comunicazioni, effettuate agli indirizzi PEC risultanti dall’applicativo SPI 2.0 e dalla domanda di ingresso, compreso l’indirizzo dell’associazione indicata quale domicilio eletto nella fase di ingresso e quello del datore di lavoro. Le ricevute di avvenuta consegna hanno comprovato il regolare recapito; non risultavano tempestive e rituali richieste di variazione del domicilio digitale. Quanto al merito, il datore di lavoro originario aveva formalmente disconosciuto la volontà di assunzione, impedendo il perfezionamento della procedura e la stipula del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, allo stato degli atti, regolari le comunicazioni del preavviso e della revoca, poiché inviate agli indirizzi risultanti dalla domanda e dall’applicativo amministrativo, con ricevute di avvenuta consegna. L’Amministrazione non è tenuta a ricercare recapiti alternativi non risultanti dal procedimento; l’eventuale elezione di domicilio presso un difensore deve essere formalmente e tempestivamente comunicata all’Amministrazione. Quanto al fumus, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Tale presupposto manca quando il rapporto non sia mai sorto per il disconoscimento della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro o per la mancata stipula del contratto di soggiorno. La disponibilità di un nuovo datore di lavoro, essendo sopravvenuta, non può sanare ex post l’originaria carenza dei presupposti né fondare un diritto al subentro o al rilascio del permesso per attesa occupazione. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalutare, in sede di riesame, eventuali sopravvenienze favorevoli tempestivamente documentate, ove ricorrano i presupposti di legge. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda di sospensione è stata respinta.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Consente all’Amministrazione, in sede di riesame e ove ricorrano i presupposti di legge, di valutare sopravvenienze favorevoli rappresentate e documentate tempestivamente dall’interessato, nel rispetto della buona fede e della collaborazione procedimentale.
Massime di principio
- In materia di titoli di ingresso e soggiorno per cittadini stranieri, le comunicazioni degli atti procedimentali possono essere validamente effettuate agli indirizzi risultanti dall’istanza o dall’applicativo informatico utilizzato dall’Amministrazione, quando il recapito risulti documentato e la consegna sia comprovata dalle relative ricevute.
- L’Amministrazione non è gravata dall’onere di ricercare recapiti alternativi non risultanti dagli atti del procedimento; l’eventuale elezione di domicilio presso un difensore deve essere comunicata tempestivamente e formalmente all’autorità procedente.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non si sia mai perfezionato per il disconoscimento della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro o per la mancata stipula del contratto di soggiorno.
- La sopravvenuta disponibilità di un nuovo rapporto di lavoro non sana retroattivamente l’originaria carenza dei presupposti per il rilascio del nulla osta e la stipula del contratto di soggiorno, né fonda di per sé un diritto al subentro o al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- L’Amministrazione può comunque rivalutare, in sede di riesame e ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, le sopravvenienze favorevoli tempestivamente rappresentate e documentate dall’interessato, se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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