Sentenza del 23/06/2017 n. 15688 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Ulteriore credito di imposta ex art. 63 comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Riconoscimento nei limiti della regola "de minimis" - Disapplicabilità della limitazione - Sul presupposto non essere il credito di imposta "aiuto di Stato" - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la revoca del credito d'imposta per assunzioni, disposta dall'Agenzia delle Entrate per la parte eccedente il limite previsto dalla regola "de minimis". La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non applicabile tale limite perché il beneficio non costituiva un aiuto di Stato. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che gli articoli 7 della legge n. 388 del 2000 e 63 della legge n. 289 del 2002 imponevano espressamente il rispetto del limite quantitativo e che il credito, essendo selettivo, finanziato con risorse statali e idoneo a incidere sulla concorrenza e sugli scambi, rientrava nella disciplina degli aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il giudice nazionale non può disapplicare il limite "de minimis" sul presupposto che il credito non sia un aiuto di Stato. Il credito d'imposta era infatti selettivo, perché destinato a imprese situate in determinate aree geografiche, comportava un vantaggio finanziato dallo Stato e poteva incidere sulla concorrenza e sugli scambi. Doveva quindi essere riconosciuto e cumulato entro il limite di 100.000 euro nel triennio previsto dalla disciplina applicabile. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" ... purchè non venga superato il limite massimo ... nel triennio.
La norma assoggetta il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate alla regola "de minimis" e limita il cumulo con altri benefici entro la soglia prevista.
Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 1
Mantiene ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 7.
Il rinnovo degli incentivi alle assunzioni non elimina il limite "de minimis" già previsto dalla legge n. 388 del 2000.
Legge n. 388 del 2000, art. 8
È attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione.
Il credito per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate è soggetto ai limiti degli aiuti di Stato e deve essere considerato nel calcolo del cumulo, quando rilevante.
Regolamento CE n. 69/2001
Consente di concedere liberamente, senza onere di notifica, soltanto i benefici di minimo importo.
La disciplina "de minimis" individua la soglia sotto la quale l'aiuto è considerato privo di effetti rilevanti sulla concorrenza e sugli scambi e non necessita di previa notifica.
Regolamento CE n. 2204/2002
Non ha modificato né escluso l'applicazione della regola "de minimis" al credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale per l'incremento occupazionale nelle aree svantaggiate.
Articoli 87 e 88 del Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 TFUE
Gli aiuti selettivi concessi mediante risorse statali, idonei a incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, sono soggetti alla disciplina europea sugli aiuti di Stato; la regola "de minimis" opera come soglia di esenzione per gli aiuti di esigua entità.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola "de minimis", il limite quantitativo deve essere rispettato anche se il contribuente sostiene che il beneficio non costituisca un aiuto di Stato.
- Il giudice nazionale non può disapplicare una soglia legislativa interna solo perché ritiene che il beneficio non presenti i requisiti dell'aiuto di Stato: il legislatore può legittimamente limitare un'agevolazione fiscale entro soglie predeterminate.
- Un credito d'imposta destinato soltanto a imprese situate in determinate aree geografiche può essere considerato selettivo e quindi rientrare nella disciplina degli aiuti di Stato.
- Nel verificare il rispetto della soglia "de minimis" occorre considerare anche gli altri benefici cumulabili ricevuti dall'impresa nel triennio di riferimento, secondo la disciplina applicabile.
- La successiva disciplina europea sugli aiuti all'occupazione non elimina automaticamente i limiti previsti dalla normativa nazionale: occorre verificare concretamente se essa abbia modificato il regime specifico del beneficio, cosa esclusa in questa decisione.
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