Cassazione Penale, Ordinanza n. 05556/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo quattro motivi: 1) inutilizzabilità della prova etilometrica per asserita violazione di norme processuali; 2) vizio di motivazione sulla regolarità dell'accertamento alcolimetrico e del verbale redatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In memoria difensiva è stata ribadita la richiesta di ammissibilità e accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero generici, ripetitivi di censure già esaminate e non confrontati adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello; il secondo motivo è stato inoltre qualificato manifestamente infondato per difetto di specificità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per la pericolosità della guida in stato di ebbrezza di notte in centro cittadino.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando l'assenza di elementi positivi e la condotta concreta dell'imputato; non è necessario esaminare tutti gli elementi dedotti se il giudice indica quelli ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata nel caso concreto.
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il ragionamento sulla prova etilometrica riguarda la valutazione della sua utilizzabilità e della sua attendibilità nei termini indicati dalla motivazione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili censure generiche, meramente riproduttive di doglianze già esaminate in appello e non sorrette da puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali rilevanti.
- La prova etilometrica è utilizzabile quando l'accertamento sia eseguito in presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza e gli atti risultino validamente riferibili al personale di polizia che li ha sottoscritti; la collaborazione operativa tra articolazioni della polizia non integra di per sé un vizio invalidante del verbale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti concrete modalità di offensività e di pericolosità, desumibili dal contesto spazio-temporale e dalle modalità del fatto, come nel caso di guida in stato di ebbrezza in orario notturno in centro cittadino.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, anche limitandosi all'assenza di profili positivi; non è necessaria la confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
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