Ordinanza n. 1224/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. -OMISSIS- recante diniego di revoca del decreto prot. n. -OMISSIS-/12B16/2014 col quale era stato fatto divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l'amministrazione ha negato la revoca di un precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il TAR, rilevata l'integrale illeggibilità del provvedimento prodotto dal ricorrente, ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione resistente il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell'atto, in esso citati o ritenuti utili ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, ordinandole di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Ogni ulteriore decisione, compresa quella sulle spese della fase cautelare, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione cautelare.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio
Il giudice ha posto a carico dell'amministrazione l'obbligo di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante, ritenendo tale acquisizione necessaria per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato depositato dal ricorrente non è integralmente leggibile e ciò impedisce la compiuta trattazione della controversia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di produrre il provvedimento e gli atti posti a suo fondamento, citati o comunque utili al giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
- La domanda cautelare può essere rinviata alla successiva camera di consiglio quando il giudice ritenga preliminarmente necessario acquisire documentazione indispensabile per valutare la controversia, riservando ogni ulteriore decisione, comprese le spese della fase.
Come è indicizzato
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