Cassazione Penale, Sentenza n. 37374/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di correzione di un presunto errore materiale nel calcolo della pena. La difesa sosteneva che, seguendo il computo riportato nella motivazione (pena base anni 6 e gg.20 aumentata a 8 anni per recidiva, poi ad anni 8 e mesi 1 per continuazione e infine diminuita di un terzo per il rito abbreviato), la pena finale sarebbe dovuta risultare anni 5, mesi 4 e giorni 20 di reclusione; tuttavia il dispositivo indicava anni 6 e gg.20. La ricorrente chiedeva pertanto correzione materiale del dispositivo a fronte della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inefficace la rinuncia intervenuta proposto dal solo difensore (mancando la sottoscrizione dell'imputata o procura speciale). Sottoponendo il merito, la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile un errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p.: la sentenza di merito aveva effettivamente indicato in motivazione la formazione della pena (pena base 6 anni, aumentata a 8, poi a 8 anni e 1 mese e poi ridotta di un terzo), e il dispositivo riportava la pena pari ad anni 6 e giorni 20; l'errore riguarda la misura della diminuzione prevista per il rito abbreviato (questione di diritto e di calcolo giuridico), cioè un errore concettuale non sanabile con la procedura di correzione di errore materiale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma disciplina la correzione di errori materiali; la Corte interpreta che tale rimedio è riservato a errori materiali/omissioni e non è applicabile per correggere errori concettuali o di diritto nella formazione della decisione e nella quantificazione della pena
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione per il rito abbreviato (riduzione di un terzo). La Corte rileva che la contestazione verte sulla corretta applicazione di tale riduzione, ossia su un calcolo e una valutazione giuridica, non su un mero errore materiale
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023 (Esposito, Rv. 285663 - 01)
Giurisprudenza che stabilisce che la rinuncia al ricorso per cassazione richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale; la mera rinuncia del difensore privo di procura speciale è inefficace
Sez. 6, n. 2024 del 02/05/1994 (Cioffi, Rv. 199135)
Orientamento che distingue gli errori materiali (correggibili ex art. 130 c.p.p.) dagli errori concettuali che attengono alla formatione della decisione e alla quantificazione della pena, emendabili solo con i normali mezzi di impugnazione
Massime di principio
- La correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. è limitata agli errori meramente formali o clericali; non può essere usata per rettificare errori di diritto o calcoli giuridici che incidono sulla formazione della decisione
- Se c'è discrepanza tra motivazione e dispositivo, è necessario valutare se si tratta di un errore materiale (in tal caso correggibile) oppure di una valutazione giuridica o di merito (in tal caso correggibile solo con impugnazioni ordinarie)
- La rinuncia al ricorso in Cassazione effettuata dal difensore è efficace solo se accompagnata da procura speciale o dall'esplicita manifestazione di volontà dell'imputato; altrimenti è inefficace
- Nelle impugnazioni che vertevano sul calcolo della pena è fondamentale verificare passo passo la quantificazione (pena base, aumenti per recidiva/continuazione, eventuali diminuzioni) e determinare se l'errore è aritmetico/clericale o concerne l'applicazione di una regola giuridica
- Quando si contesta la misura della diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), la questione è sostanziale e richiede i normali strumenti di impugnazione, non la procedura di correzione di errori materiali
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