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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 2795 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Motivo di ricorso non espressamente formulato - Motivazione per relationem ad orientamento giurisprudenziale di legittimità allegato agli scritti difensivi del ricorrente -- Vizio di ultrapetizione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

D.P. ha impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita su due immobili in relazione a cartelle per IVA, IRPEF e contributi, contestando, tra l'altro, la mancata preventiva comunicazione dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca e la conseguente violazione del diritto al contraddittorio. Equitalia ha appellato sostenendo che il giudice di primo grado avesse deciso ultra petita, fondando l'annullamento su un motivo non specificamente formulato dalla contribuente. La Commissione ha ritenuto invece che la questione fosse stata introdotta, almeno implicitamente, con la contestazione della violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973 e comunque adeguatamente precisata nella memoria illustrativa, mediante il richiamo alla giurisprudenza sopravvenuta della Corte di cassazione.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato l'appello di Equitalia e confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, affermando che il giudice può fondare la decisione su un percorso giuridico diverso da quello prospettato dalla parte, purché non introduca fatti nuovi né modifichi il petitum o la causa petendi. Il richiamo, nella motivazione per relationem, a un orientamento della Cassazione allegato agli scritti difensivi non costituisce decisione ultra petita. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente il deposito di memorie illustrative e l'allegazione di documenti nel processo tributario, permettendo di precisare le censure già introdotte senza modificare i limiti sostanziali della domanda.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    È richiamato in materia di procedure esecutive e cautelari della riscossione; la sua violazione è stata collegata alla mancata preventiva interlocuzione con il contribuente.

  • Art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973

    L'amministrazione finanziaria, prima di procedere ai sensi del D.P.R. 602/1973, art. 77, deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca sui beni immobili, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per esercitare il diritto di difesa.

    La norma è stata interpretata, alla luce delle Sezioni Unite, nel senso che l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva e da un termine per il contraddittorio, anche quale espressione di un principio generale del procedimento tributario.

  • Art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dalla contribuente per contestare la produzione di nuova documentazione da parte dell'Ufficio soltanto in sede di appello.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19667

    Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, l'amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per attivare in contraddittorio il proprio diritto di difesa.

    La pronuncia afferma l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo nell'iscrizione ipotecaria, quale principio generale applicabile ai procedimenti tributari anche in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di ultrapetizione

    Il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto né fondare la decisione su fatti nuovi o estranei alla controversia, ma può qualificare giuridicamente i fatti dedotti e adottare una motivazione diversa da quella prospettata dalle parti.

Massime di principio

  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice applica una norma o un principio giuridico diverso da quello espressamente invocato, purché la decisione resti entro i fatti, il petitum e la causa petendi dedotti dalle parti.
  • Il richiamo a una pronuncia giurisprudenziale allegata agli atti difensivi può integrare e precisare una censura già proposta, senza costituire necessariamente una domanda nuova.
  • Nel caso di iscrizione ipotecaria tributaria, il contribuente deve essere preventivamente informato e posto in condizione di esercitare il contraddittorio entro un termine adeguato; l'omissione può comportare l'illegittimità dell'iscrizione.
  • Le memorie illustrative possono sviluppare o chiarire motivi già introdotti, ma non possono introdurre una domanda completamente nuova o modificare sostanzialmente l'oggetto del giudizio.
  • La parte che non contesta tempestivamente in primo grado le deduzioni o i documenti prodotti dall'avversario può incontrare difficoltà nel tentare di rimediare alla propria inerzia soltanto in appello.

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