Sentenza n. 20/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio economico previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti biennali. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà. L’INPS ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Puglia per alcuni ricorrenti, sostenendo la competenza del TAR Lazio in ragione della sede che aveva liquidato il trattamento; ha inoltre dedotto, per alcuni ricorrenti, l’inapplicabilità del beneficio a chi fosse cessato dal servizio a domanda senza contribuzione previdenziale residua e senza presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, nonché la prescrizione quinquennale. L’INPS ha poi rappresentato il riconoscimento del beneficio per tre ricorrenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la documentazione depositata dall’INPS era tardiva, non risultava oggetto di interlocuzione con i ricorrenti e attestava soltanto un precalcolo della riliquidazione, senza prova dell’effettivo pagamento. Ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la controversia riguarda la riliquidazione del trattamento di fine servizio e che, secondo il criterio richiamato dalla circolare INPS n. 131 del 2017, è competente il giudice del luogo di residenza del pensionato; tutti i ricorrenti risiedevano nell’area metropolitana di Bari. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione, poiché l’INPS non aveva allegato e provato la data dell’ultimo ordinativo di pagamento, del prospetto di liquidazione, della sua trasmissione agli interessati o dell’effettivo versamento, elementi necessari per individuare la decorrenza della prescrizione. Ha escluso ogni effetto decadenziale derivante dalla mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno, ritenendo tale termine non qualificato come perentorio e non assistito da una conseguenza decadenziale. Nel merito, ha riconosciuto che il beneficio dei sei scatti biennali spetta anche al personale militare collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e che gli scatti devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il giudice ha valorizzato l’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare e il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e dei TAR, rilevando che la normativa non prevede l’esclusione del beneficio dal TFS. Ha quindi accertato la fondatezza della pretesa e imposto all’amministrazione di procedere alla riliquidazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti biennali si applica anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno non determina una decadenza.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato dai ricorrenti quale disposizione modificativa dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
Prevede l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911 d.lgs. n. 66/2010
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Impone di considerare i sei scatti anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma l’applicabilità del beneficio al personale collocato in quiescenza a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata o illegittima motivazione del mancato riconoscimento del beneficio.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti biennali quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, secondo le condizioni previste dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010.
- I sei scatti biennali spettanti al personale collocato a riposo a domanda devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, non essendo prevista dalla normativa un’esclusione di tale effetto.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale se la legge non lo qualifica come perentorio e non collega espressamente alla sua inosservanza la perdita del beneficio.
- L’eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e deve essere specificamente allegata e provata dal debitore, il quale deve indicare e dimostrare i fatti dai quali decorre il termine prescrizionale.
- Nelle controversie concernenti la riliquidazione del trattamento di fine servizio, la competenza territoriale è individuata in base alla provincia di residenza del pensionato, non in base alla sede dell’ufficio previdenziale che ha effettuato la liquidazione.
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