Cassazione Penale, Sentenza n. 862/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che, pur avendo eliminato la pena detentiva per gli imputati, aveva rideterminato una sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 8/2/1948 n.47 nei confronti di Cusenza (direttore responsabile) e di Mangani (autrice). I motivi dedotti alla Cassazione riguardavano: a) l'omessa risposta della Corte di appello all'eccezione di eccessiva onerosità della sanzione pecuniaria applicata a titolo di riparazione; b) l'errore di diritto nell'applicare la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 al direttore responsabile quando questi era stato condannato solo per omesso controllo colposo ex art. 57 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha annullato senza rinvio la condanna di Cusenza Vito nella parte relativa alla sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, ritenendo illegale l'applicazione di tale sanzione a chi è condannato solo ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo). Ha annullato invece con rinvio la parte della sentenza relativa all'entità della sanzione ex art. 12 nei confronti di Mangani Cristiana, perché la Corte territoriale non aveva motivato sull'onerosità della sanzione rispetto alla provvisionale già liquidata; ha rimesso la nuova determinazione al giudice civile competente in grado d'appello e ha disposto che a quest'ultimo venga rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione), comma terzo
La sentenza di appello originaria aveva qualificato il fatto come diffamazione; la Corte di Cassazione richiama il quadro normativo ma la decisione riguarda l'applicazione delle sanzioni accessorie
art. 57 cod. pen. (responsabilita' del direttore responsabile per omesso controllo)
La Corte afferma che la responsabilita' ai sensi dell'art. 57 per omesso controllo non integra i medesimi elementi del reato di diffamazione necessari per l'applicazione della riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948; pertanto la sanzione pecuniaria non puo' essere irrogata al solo titolo di responsabilita' ex art. 57
art. 12 Legge 8/2/1948 n. 47 (riparazione pecuniaria per reati di stampa)
La Corte ribadisce che la somma prevista dall'art. 12 e' una sanzione pecuniaria privatistica prevista dalla legge in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa e richiede l'accertamento degli elementi del reato; non puo' essere applicata al direttore ritenuto responsabile solo per omesso controllo
art. 13 Legge 8/2/1948 n. 47
Citata nella motivazione come riferimento alla normativa sulla stampa collegata alla qualificazione dei reati e delle sanzioni applicate
art. 185 cod. pen. (risarcimento del danno)
La Corte ricorda la distinzione tra il risarcimento del danno (art. 185 cod. pen.), comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale, e la sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, che e' autonoma e puo' aggiungersi al risarcimento
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 e' una misura 'privata' di riparazione prevista specificamente per i reati di stampa e presuppone l'accertamento degli elementi del reato di diffamazione; non va applicata automaticamente a chi e' condannato soltanto per responsabilita' da omesso controllo (art. 57 cod. pen.).
- Quando la condanna comporta sia una provvisionale (o risarcimento) sia una sanzione pecuniaria ex art. 12, il giudice d'appello deve valutare e motivare specificamente sull'onerosita' e sulla congruita' dell'ulteriore sanzione rispetto alla provvisionale gia concessa; l'omessa valutazione puo' giustificare l'annullamento con rinvio.
- La responsabilita' del direttore per omesso controllo ha natura diversa dalla commissione diretta del reato di diffamazione; pertanto le conseguenze sanzionatorie che richiedono l'accertamento del reato non si estendono automaticamente alla sfera sanzionatoria prevista per l'autore materiale.
- In caso di annullamento parziale della sentenza per questioni attinenti alla quantificazione della riparazione pecuniaria, e' opportuno rimandare la valutazione al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un riesame completo della quantificazione e della eventuale duplicazione con il risarcimento.
- La distinzione tra risarcimento del danno (art. 185 c.p.) e sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 va sempre rispettata: possono coesistere, ma il giudice deve motivare la scelta e l'entita' di ciascuna voce, evitando duplicazioni ingiustificate.
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