Cassazione Civile, Ordinanza n. 20635/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario già intestato a una banca poi succeduta da altri istituti. I correntisti hanno agito per ottenere la ripetizione di somme addebitate a titolo di interessi debitori, interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e altre voci, contestando la legittimità delle pattuizioni e dei conteggi. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di nullità di un mutuo chirografario stipulato per ripianare il saldo passivo del conto. In primo grado le domande sono state accolte. In appello, l'istituto succeduto ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione delle pretese avversarie, la validità del mutuo e l'erroneità dei conteggi con saldo iniziale pari a zero. La Corte d'appello ha respinto le eccezioni di legittimazione e prescrizione, ha accolto l'impugnazione sulla validità del mutuo e ha escluso il criterio del saldo zero, ritenendo che, in difetto di prova completa da parte dei correntisti, i conteggi dovessero partire dal primo estratto conto disponibile. In Cassazione la banca ha proposto ricorso principale contro il rigetto del difetto di legittimazione e contro l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione; i correntisti hanno proposto ricorso incidentale contro il criterio del saldo iniziale e contro la ritenuta validità del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca perché il primo motivo era divenuto privo di interesse per sopravvenuta incorporazione di un altro istituto, e il secondo motivo era inammissibile perché censurava solo una delle due rationes decidendi poste a base della decisione d'appello sulla prescrizione, senza attaccare la seconda, autonoma, fondata sulla tardività dell'eccezione. Ha invece respinto il ricorso incidentale dei correntisti: sul saldo iniziale ha confermato che, quando manca la prova completa del rapporto anteriore e il correntista agisce in ripetizione, l'accertamento del dare-avere va effettuato dal primo saldo debitore documentato, salvo che il correntista dimostri diversamente con altre prove; quanto al mutuo, ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato con le ragioni della sentenza impugnata e risolto in una critica astratta e di merito. Le spese sono state integralmente compensate e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte eccezioni nuove o comunque dedotte in violazione dei limiti del devolutum; la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile, per questo profilo, l'eccezione di prescrizione e il difetto di legittimazione passiva.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e pertinente della decisione impugnata; una doglianza formulata in termini astratti o non confrontata con la ratio decidendi è inammissibile.
art. 334 c.p.c.
L'inefficacia del ricorso incidentale colpisce solo quello tardivo; il ricorso incidentale proposto nei termini rimane ammissibile anche se il ricorso principale è inammissibile.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La Corte ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per entrambe le parti.
art. 1713 c.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di rendicontazione, ma la Corte ha osservato che l'obbligo di rendiconto non incideva sul diverso tema dell'onere probatorio in giudizio.
art. 1856 c.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere un inadempimento della banca nella gestione del conto; la Corte ha escluso che ciò spostasse l'onere di provare la pretesa ripetitoria.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce per la ripetizione o per l'accertamento dell'inesattezza del saldo deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; in difetto, la domanda va respinta per la parte non dimostrata.
art. 210 c.p.c.
Richiamato in relazione all'ordine di esibizione degli estratti conto; la mancata integrale produzione documentale non esonera automaticamente l'attore dall'onere della prova.
art. 119, comma 4, TUB
Richiamato per sostenere il diritto alla documentazione bancaria, ma la Corte ha ribadito che l'assenza di alcuni estratti conto non conduce di per sé al criterio del saldo zero.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di indebito derivante da un rapporto bancario, una volta accertata la nullità delle clausole contestate, resta a carico dell'attore la prova dell'esatto ammontare della propria pretesa; tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, non necessariamente con la produzione integrale degli estratti conto.
- Se mancano gli estratti conto anteriori al primo documento disponibile, il giudice non può applicare automaticamente il criterio del saldo zero: nei rapporti di conto corrente, in assenza di prova completa del periodo non documentato, i conteggi vanno di regola ricostruiti a partire dal primo saldo debitore documentalmente accertato, salvo prova contraria del correntista.
- In ricorso per cassazione è inammissibile la censura che colpisca solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, lasciandone intatta un'altra che da sola sorregge il decisum.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a enunciare dissenso di principio o a prospettare una diversa ricostruzione del fatto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso incidentale proposto nei termini conserva autonomia rispetto all'inammissibilità del ricorso principale e non diviene inefficace per il solo fatto che il ricorso principale sia stato dichiarato inammissibile.
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