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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13665/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Puglia che aveva respinto l'eccezione di prescrizione avverso cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica (anno 2007). La ricorrente contestava la decorrenza del termine di prescrizione: sosteneva che la notifica dell'avviso di accertamento (25/12/2010) avesse fatto decorrere la prescrizione triennale dal momento della notifica e che quindi la cartella notificata il 16/01/2014 fosse prescritta; ha invocato violazione di articoli del codice civile e dell'art. 5 d.l. 30/12/1982, n. 953 e principi di giurisprudenza (S.U. 23397/2016 e successive).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che per la tassa automobilistica il termine triennale previsto dall'art. 5 d.l. 30/12/1982, n. 953 va interpretato nel senso che la prescrizione inizia a decorrere dalla definitività dell'avviso di accertamento, ossia dopo lo spirare del termine di 60 giorni per proporre impugnazione. Nel caso concreto l'avviso notificato il 25/12/2010 è divenuto definitivo il 24/02/2011; la cartella notificata il 16/01/2014 è quindi tempestiva entro il triennio. Compensate le spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 cod. civ.

    Principio generale secondo cui la prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere; la Corte lo applica per ritenere che il dies a quo decorre dalla definitività dell'atto impositivo.

  • art. 2943 cod. civ.

    Riferimento tra le norme civili citate nel motivo di ricorso; utilizzato nel contesto della disciplina della prescrizione dei crediti.

  • art. 2946 cod. civ.

    Richiamato come norma generale sui termini di prescrizione; la Corte distingue il termine ordinario decennale dalle speciali prescrizioni tributarie.

  • art. 2953 cod. civ.

    Norma sulla conversione della prescrizione breve in quella ordinaria: la Corte richiama il principio consolidato che tale conversione non opera per gli atti di riscossione mediante ruolo, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, comma 51

    "L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte."

    La Corte interpreta la norma come fissatrice di un termine triennale unitario sia per l'accertamento che per la fase di riscossione delle tasse automobilistiche; tuttavia il dies a quo della prescrizione triennale è differito fino alla definitività dell'avviso di accertamento (scadenza dei 60 giorni per l'impugnazione).

  • legge 296/2006 (art. 1, comma 161)

    Richiamata come disciplina dei termini di decadenza per tributi locali; la Corte osserva che, nella materia della tassa automobilistica e dopo la riforma costituzionale, tale disciplina non è sempre applicabile alle Regioni e non prevale sulla specialità dell'art. 5 d.l. 953/1982.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973; art. 57 d.P.R. n. 633/1972; art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    Citate a titolo esemplificativo per analogie: atti che esprimono esercizio del potere impositivo e sono assoggettati al regime della decadenza/decadenza dell'azione di accertamento.

  • art. 25 d.P.R. n. 603/1973

    Richiamato nella motivazione per indicare altri precedenti normativi che ancorano la decorrenza della prescrizione alla definitività dell'accertamento.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 68)

    Richiamato nel contesto della possibilità per l'Amministrazione di far valere il credito dopo l'acquisita definitività dell'atto impositivo.

  • d.P.R. n. 602/1973 (artt. 14 e 15)

    Norme richiamate riguardanti la riscossione coattiva e la correlazione tra definitività dell'accertamento e azione esecutiva.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica (art. 5 d.l. 953/1982) il termine triennale per la prescrizione del credito decorre dalla definitività dell'avviso di accertamento, ossia dopo lo spirare del termine di 60 giorni concesso per proporre impugnazione, non dalla mera data di notifica dell'avviso.
  • La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione (cartella/ruolo) produce l'irretrattabilità del credito ma non, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale, salvo esistenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Occorre distinguere tra decadenza (termine per l'esercizio dell'attività di accertamento) e prescrizione: l'art. 5 è interpretato alla stregua di un istituto di decadenza legato alla fase dell'accertamento, e il dies a quo della prescrizione deve essere individuato con riferimento alla possibilità effettiva per l'amministrazione di agire per la riscossione.
  • Nei casi di estinzione processuale per mancata riassunzione, il dies a quo della prescrizione può essere ancorato alla data di scadenza del termine per la riassunzione, perché solo da quella data l'atto diventa definitivo.
  • La natura del tributo (se rientra nelle competenze regionali o meno) è rilevante: la Corte ricorda che la tassa automobilistica non è tributo proprio regionale nella fattispecie e ciò incide sull'applicabilità di talune discipline di decadenza/ prescrizione previste per tributi locali.
  • In pratica, per verificare la tempestività di una cartella per bollo auto occorre calcolare tre anni dalla data in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo (sessantesimo giorno dopo la notifica), non dalla data di notifica dell'avviso stessa.

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