Sentenza n. 2126/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 80 del 23 gennaio 2026 e parere istruttorio conclusivo n. 940 del 19 dicembre 2025, adottati nell’ambito della procedura di screening VIA relativa a un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale e il parere della Commissione Tecnica Specialistica relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 40,96176 MWp, da realizzarsi nei Comuni di Calatafimi Segesta e Monreale, deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 19, commi 7 e 9, d.lgs. 152/2006, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, sproporzionalità, violazione dei principi di leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa e della massima diffusione delle fonti rinnovabili. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato fumus boni iuris, in particolare rispetto al difetto di istruttoria, al travisamento fattuale e alla violazione della proporzionalità. Successivamente, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l’amministrazione aveva avviato l’annullamento in autotutela del D.D.G. e la revoca del parere, disponendo il riesame dell’istanza di screening.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione espressa della ricorrente vincola il giudice in applicazione del principio dispositivo: il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo, sulla base di una sommaria valutazione, che il ricorso apparisse fondato. In particolare, sono stati ravvisati profili di possibile illegittimità nell’ampliamento non adeguatamente motivato dell’area di riferimento per l’analisi degli impatti cumulativi oltre il raggio ordinario di 1 km, nella possibilità di prescrivere misure mitigative, come l’ampliamento della fascia arborea, e nella compatibilità della procedura regionale di screening con la disciplina applicabile agli impianti fotovoltaici o agrivoltaici in zona agricola. Le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’Assessorato resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità conseguente alla dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la celere fissazione dell’udienza di merito dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato quale parametro dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti impugnati.
art. 3 l.r. Sicilia n. 7/2019
È indicato quale disposizione regionale di recepimento dell’art. 3 l. 241/1990.
art. 19 d.lgs. 152/2006
Disciplina la procedura di screening VIA; il giudice ha richiamato la possibilità di imporre prescrizioni mitigative ai sensi del comma 7 e la necessità di riesame dell’istanza ai sensi del comma 8.
art. 4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 30 marzo 2015
Prevede, di regola, che l’analisi degli impatti cumulativi riguardi progetti della stessa tipologia situati entro 1 km, salva diversa scelta motivata dell’autorità regionale nel rispetto della proporzionalità.
Allegato IV alla parte II, punto 2, lett. d-ter), d.lgs. 152/2006
È stato richiamato in relazione alla sottoposizione a screening regionale degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone agricole compatibili con l’integrazione delle attività agricole.
art. 13 d.lgs. 190/2024
È indicato come disposizione integrativa della disciplina dell’Allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso e non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- In sede di soccombenza virtuale, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione sulla base di una sommaria valutazione della fondatezza delle censure dedotte.
- L’ampliamento dell’area territoriale considerata per l’analisi degli impatti cumulativi rispetto al parametro ordinario previsto dalla disciplina tecnica deve essere sorretto da una motivazione specifica e rispettare il principio di proporzionalità.
- Nella procedura di screening VIA, le misure di mitigazione possono essere previste mediante prescrizioni, purché rispettose del principio di proporzionalità e coerenti con l’oggetto del procedimento.
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