Sentenza n. 141/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento, - della determinazione n. 123 del 4 giugno 2025, pubblicata in data 5 giugno 2025 sull'Albo Pretorio del Comune di Pietraperzia, avente ad oggetto “Lavori di riconversione degli spazi interni inutilizzati al fine di adibirli a servizio di mensa scolastica nell'I.C. “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia (EN) - PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU” - CUP: J48H24000650006 - CIG: B60D5FDA16 aggiudicazione ex art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023”, con cui il Comune di Pietraperzia ha aggiudicato l'appalto in favore della ditta F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone; - della comunicazione ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2025, con cui veniva comunicata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone; - ove occorrente, della determina n. 116 del 30 maggio 2025, mai comunicata alla società ricorrente, con cui il Comune di Pietraperzia ha disposto l'annullamento della precedente determinazione n. 65 del 31 marzo 2025 (con cui era stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto de quo in favore della Saro Costruzioni s.r.l.), proponendo altresì la nuova aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone; - della nota del Comune di Pietraperzia trasmessa a mezzo P.E.C. in data 17 giugno 2025; - ove ed in quanto occorra, del contratto eventualmente stipulato nelle more tra l'impresa F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone e il Comune di Pietraperzia; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, non conosciuti dalla società ricorrente, che si frapponessero alla tutela dei diritti vantati da quest'ultima; nonché - per la declaratoria di nullità della lex specialis di gara, costituita dalla lettera di invito-disciplinare per la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui è stato disposto che le categorie OG9, OS5, OS6, OS28 e OS30, richieste ai fini della partecipazione alla gara, fossero da ritenersi a qualificazione non obbligatoria; - per la dichiarazione d'inefficacia del contratto che dovesse essere stipulato successivamente alla notifica del presente ricorso e/o nelle more dell'incoando procedimento giudiziale; - per il conseguimento dell'aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui nelle more dovesse essere stipulato il contratto, - per l'accoglimento della domanda di subentro che sin d'ora, in quanto occorra, formalmente si esplicita, nonché - nell'ipotesi in cui non dovesse essere conseguita l'aggiudicazione del contratto, ovvero in cui (nel caso di parziale esecuzione del contratto da parte dell'impresa controinteressata o per qualsiasi altra causa) venisse affidata soltanto una parte dei lavori oggetto del presente giudizio, per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura sin d'ora indicata nel 13% degli importi a base di gara (10% per lucro cessante e 3% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione di un appalto PNRR per lavori di riconversione di spazi scolastici in mensa, unitamente agli atti connessi e, ove stipulato, al contratto.
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche l'inefficacia del contratto, l'aggiudicazione in proprio favore con subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della lettera di invito nella parte in cui qualificava come non obbligatoria la qualificazione relativa alle categorie scorporabili OG9, OS5, OS6, OS28 e OS30, sostenendo che l'art. 226, comma 3-bis, del d.lgs. 36/2023, introdotto dal d.lgs. 209/2024, avrebbe reso tutte le categorie a qualificazione obbligatoria. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata esclusione dell'aggiudicataria, priva della qualificazione OS28, poiché nella dichiarazione di subappalto aveva indicato la categoria OS2, non prevista dalla gara, anziché la categoria OS28. La ricorrente ha contestato che tale indicazione potesse essere considerata un mero errore materiale emendabile.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: anche ammettendo che la categoria OS28 dovesse essere qualificata come obbligatoria, l'aggiudicataria non avrebbe dovuto essere esclusa, avendo legittimamente fatto ricorso al subappalto necessario o qualificatorio. Tale istituto consente all'operatore privo della qualificazione per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria di partecipare alla gara, purché dichiari in sede di offerta l'intenzione di affidare quelle lavorazioni a un'impresa qualificata. La disciplina opera anche senza un espresso richiamo della lex specialis. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'indicazione della categoria OS2 invece della OS28 costituiva un errore materiale riconoscibile dal contesto dell'offerta, poiché OS2 non era prevista dalla gara mentre OS28 era tra le lavorazioni oggetto dell'appalto. La ripetizione del medesimo refuso nella certificazione integrativa, nel DGUE e nella domanda di ammissione confermava la natura di lapsus calami, riconducibile verosimilmente a un errore di copia e incolla. Non si trattava di omissione della dichiarazione di subappalto, ma di dichiarazione esistente e univocamente interpretabile, emendabile d'ufficio senza modificare postumamente l'offerta. È stata quindi ritenuta legittima l'ammissione dell'aggiudicataria. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza dei presupposti, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controinteressata € 3.000 oltre accessori; spese compensate con le amministrazioni statali e nulla disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 226, comma 3-bis, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere che le categorie scorporabili dovessero considerarsi a qualificazione obbligatoria; il motivo è stato tuttavia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'aggiudicataria avrebbe comunque potuto partecipare mediante subappalto necessario.
art. 30, comma 1, Allegato II.12, d.lgs. 36/2023
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La disposizione consente la partecipazione dell'impresa priva dei requisiti relativi alle categorie scorporabili, con imputazione dei relativi requisiti alla categoria prevalente, ferma la necessità di affidare le lavorazioni a un soggetto qualificato quando si tratti di subappalto necessario.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiama la disciplina dell'Allegato II.12 relativa alla qualificazione degli operatori economici, posta a fondamento della partecipazione mediante subappalto necessario.
art. 119, comma 2, d.lgs. 36/2023
La dichiarazione in sede di offerta dell'intenzione di subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile priva di qualificazione soddisfa la finalità qualificatoria del subappalto necessario.
art. 10 della lettera di invito-disciplinare
La clausola che esclude il soccorso istruttorio per la mancanza della dichiarazione di subappalto non impedisce di emendare un errore materiale contenuto in una dichiarazione esistente e univocamente interpretabile.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
È stato richiamato per individuare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito quali parti necessarie del giudizio relativo all'attuazione di investimenti PNRR.
Massime di principio
- Il subappalto necessario o qualificatorio consente a un operatore economico privo della qualificazione relativa a una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria di partecipare alla gara, purché dichiari in sede di offerta l'intenzione di affidare le relative lavorazioni a un'impresa dotata della necessaria qualificazione.
- Il subappalto necessario, previsto dalla disciplina legislativa della qualificazione, opera anche in assenza di un espresso richiamo nella lex specialis e collega, nella fase di gara, i requisiti di partecipazione con le regole sull'esecuzione del contratto.
- La contestazione della qualificazione obbligatoria di una categoria scorporabile è inammissibile per carenza di interesse quando, anche accogliendola, l'aggiudicatario potrebbe comunque partecipare legittimamente mediante subappalto necessario e il ricorrente non conseguirebbe l'aggiudicazione.
- L'errore materiale contenuto nella dichiarazione di subappalto è emendabile quando la divergenza tra volontà e manifestazione letterale sia riconoscibile ictu oculi dal complesso dell'offerta, senza ricorso a elementi estranei e senza margini di ambiguità o manipolazione postuma.
- La ripetizione dello stesso refuso in più documenti di gara può confermare la natura di lapsus calami, se il contesto della procedura rende univoca la categoria effettivamente oggetto della dichiarazione.
- La clausola della lex specialis che esclude il soccorso istruttorio per l'omessa dichiarazione di subappalto non si applica quando la dichiarazione esiste e contiene soltanto un errore materiale riconoscibile e rettificabile.
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