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Direttiva 2009/67

Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sulle prescrizioni tecniche di installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa per veicoli a motore a due o tre ruote. Fissa obblighi armonizzati ai fini dell’omologazione CE, con regole dettagliate per categorie di veicoli, posizionamento, colori, visibilità e collegamenti elettrici dei dispositivi. Prevede il riconoscimento dell’equivalenza con il regolamento UNECE n. 53 per i motocicli a due ruote e vieta agli Stati membri di ostacolare l’omologazione, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli conformi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2010.

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote, con norme armonizzate per l’omologazione CE e la libera circolazione dei veicoli conformi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, quindi veicoli a motore a due o tre ruote e le relative categorie richiamate negli allegati. Rileva in particolare per ciclomotori a due ruote, ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri, motocicli a due ruote, motocicli con sidecar e tricicli. Restano centrali il sistema di omologazione CE della direttiva 2002/24/CE e il riconoscimento dell’equivalenza con il regolamento UNECE n. 53 per i motocicli a due ruote; sono inoltre fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive elencate nell’allegato VII, parte B.

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote

La direttiva codifica la disciplina armonizzata relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote. Essa si inserisce nel sistema di omologazione CE della direttiva 2002/24/CE e mira a garantire uniformità tecnica, sicurezza stradale e libera circolazione dei veicoli conformi nel mercato interno.

Finalità e contesto normativo

La direttiva sostituisce la direttiva 93/92/CEE, modificata in modo sostanziale, per ragioni di razionalità e chiarezza. I considerando evidenziano che le prescrizioni tecniche servono a consentire l’applicazione, per ciascun tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2002/24/CE. Per i motocicli a due ruote viene inoltre richiamata l’equivalenza con il regolamento UNECE n. 53, al fine di facilitare l’accesso ai mercati dei paesi terzi.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che la disciplina riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. L’impianto normativo si applica dunque alle diverse sotto-categorie considerate negli allegati, tra cui:

  • ciclomotori a due ruote;
  • ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri;
  • motocicli a due ruote;
  • motocicli con sidecar;
  • tricicli.

Gli allegati definiscono per ciascuna categoria quali dispositivi siano obbligatori e quali facoltativi, oltre alle prescrizioni di installazione specifiche. La direttiva richiama anche gli obblighi nazionali connessi ai precedenti termini di recepimento e applicazione indicati nell’allegato VII, parte B.

Rapporti con la direttiva 2002/24/CE e con il regolamento UNECE n. 53

L’articolo 2 rinvia integralmente alla procedura di concessione dell’omologazione CE e alle condizioni per la libera circolazione contenute nella direttiva 2002/24/CE. Ne deriva che la presente direttiva opera come direttiva particolare del sistema di omologazione.

L’articolo 3 introduce un elemento rilevante per la pratica: per i motocicli a due ruote è riconosciuta l’equivalenza tra le prescrizioni della direttiva e quelle del regolamento UNECE n. 53. Le autorità degli Stati membri che rilasciano l’omologazione CE devono quindi accettare l’omologazione UNECE e i relativi marchi al posto delle omologazioni rilasciate secondo la direttiva.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Sul piano sostanziale, l’articolo 5 impone due obblighi essenziali:

  • non rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a due o tre ruote conformi alla direttiva;
  • rifiutare l’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli che non rispettino le prescrizioni sulla installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

Il medesimo articolo prevede inoltre un obbligo di cooperazione informativa: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Termini di efficacia e applicazione

L’articolo 7 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2010.

L’allegato VII, parte B, riporta invece i precedenti termini storici di attuazione e applicazione delle direttive abrogate/modificate:

  • direttiva 93/92/CEE: attuazione entro il 1° maggio 1995, applicazione dal 1° novembre 1995;
  • direttiva 2000/73/CE: attuazione entro il 31 dicembre 2001, applicazione dal 1° gennaio 2002.

Abrogazione e continuità normativa

Ai sensi dell’articolo 6, la direttiva 93/92/CEE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VII, parte A, è abrogata. Resta però salva la disciplina transitoria dei termini di attuazione e applicazione menzionati nell’allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Prescrizioni generali: definizioni, montaggio, colori e visibilità

L’allegato I contiene l’ossatura tecnica della disciplina. Le definizioni riguardano, tra l’altro:

  • tipo di veicolo;
  • piano trasversale;
  • veicolo a vuoto;
  • dispositivo e luce;
  • luce unica, luci equivalenti, indipendenti, raggruppate, combinate e reciprocamente incorporate;
  • proiettore abbagliante, anabbagliante, indicatori di direzione, luci di arresto, posizione, fendinebbia, retromarcia, segnalazione d’emergenza, illuminazione targa e catadiottri;
  • superficie illuminante, superficie apparente, asse di riferimento, centro di riferimento e angoli di visibilità geometrica.

Le prescrizioni generali stabiliscono che i dispositivi devono essere installati in modo da conservare le caratteristiche prescritte nelle normali condizioni d’uso e sotto vibrazione; l’orientamento delle luci non deve modificarsi in modo non intenzionale. È richiesto che le coppie di luci aventi la stessa funzione siano montate simmetricamente, abbiano la stessa colorimetria e caratteristiche fotometriche nominali identiche, salvo istruzioni particolari.

Le regole sui collegamenti elettrici sono dettagliate e variano secondo il dispositivo. Tra le prescrizioni comuni più rilevanti figurano:

  • divieto di luce lampeggiante salvo indicatori di direzione e segnalazione d’emergenza;
  • divieto di luce rossa visibile verso l’avanti e di luce bianca visibile verso il retro, salvo il proiettore di retromarcia;
  • regole di simultaneità per l’accensione/spegnimento delle luci di posizione e della targa;
  • regole specifiche di interblocco fra anabbagliante, abbagliante e fendinebbia.

Quanto ai colori, l’allegato I stabilisce che, tra gli altri:

  • il proiettore abbagliante e anabbagliante sono bianchi;
  • gli indicatori di direzione e la segnalazione d’emergenza sono giallo ambra;
  • le luci di arresto e di posizione posteriori, nonché la luce posteriore per nebbia, sono rosse;
  • la luce di retromarcia è bianca;
  • le luci di posizione anteriori e l’illuminazione targa sono bianche.

Omologazione dei dispositivi e deroga per alcuni ciclomotori leggeri

In linea generale, ciascun dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa deve essere omologato. È però prevista una deroga fino all’entrata in vigore di prescrizioni armonizzate per i ciclomotori con motore di potenza inferiore o pari a 0,5 kW e velocità massima inferiore o pari a 25 km/h: tali veicoli possono essere muniti di anabbaglianti e/o luci di posizione posteriori non omologati, purché il costruttore dichiari la conformità alla norma ISO n. 6742/1.

Regole tecniche per categoria di veicolo

Ciclomotori a due ruote

Per i ciclomotori a due ruote sono obbligatori:

  • proiettore anabbagliante;
  • luce di posizione posteriore;
  • luce di arresto, salvo esenzione specifica;
  • catadiottri laterali non triangolari;
  • catadiottri posteriori non triangolari;
  • catadiottri dei pedali, se muniti di pedali non retrattili.

Sono facoltativi:

  • proiettore abbagliante;
  • indicatori di direzione;
  • illuminazione targa;
  • luce di posizione anteriore;
  • catadiottri anteriori non triangolari.

È vietata l’installazione di dispositivi diversi da quelli elencati. Sono ammessi dispositivi omologati per motocicli o per i veicoli delle categorie M1 e N1 secondo le direttive citate. Le prescrizioni dettagliate disciplinano numero, posizione, altezze minime e massime, visibilità geometrica, collegamenti e spie per ciascun dispositivo.

Ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri

Rispetto ai ciclomotori a due ruote, il regime è più articolato. Sono obbligatori, tra gli altri, proiettore anabbagliante, luci di posizione anteriori e posteriori, catadiottri posteriori, catadiottri dei pedali, luce di arresto; gli indicatori di direzione sono obbligatori per i veicoli con carrozzeria chiusa.

Sono facoltativi proiettore abbagliante, indicatori di direzione per veicoli senza carrozzeria chiusa, illuminazione targa, catadiottri laterali, fendinebbia anteriore, luce posteriore per nebbia, retromarcia e segnalazione d’emergenza.

La direttiva introduce qui alcune soglie dimensionali importanti:

  • per veicoli con larghezza massima superiore a 1 300 mm, sono richiesti due proiettori abbaglianti e due proiettori anabbaglianti;
  • sono richieste due luci di arresto, due luci di posizione anteriori e due luci di posizione posteriori per i veicoli con larghezza massima superiore a 1 300 mm;
  • sono richiesti due catadiottri posteriori non triangolari per i veicoli con larghezza massima superiore a 1 000 mm.

Sono poi previsti limiti di distanza tra le luci, prescrizioni per il sidecar, regole specifiche sulla posizione della luce posteriore per nebbia e del proiettore di retromarcia, nonché obblighi di spia per alcuni dispositivi.

Motocicli a due ruote

Per i motocicli a due ruote sono obbligatori:

  • proiettore abbagliante;
  • proiettore anabbagliante;
  • indicatori di direzione;
  • luce di arresto;
  • luce di posizione anteriore;
  • luce di posizione posteriore;
  • illuminazione della targa posteriore;
  • catadiottro posteriore non triangolare.

Sono facoltativi:

  • proiettore fendinebbia;
  • luce posteriore per nebbia;
  • segnalazione d’emergenza;
  • catadiottri laterali.

Per questa categoria, l’allegato I e l’allegato IV fissano prescrizioni particolarmente dettagliate, inclusa l’intensità massima cumulata dei proiettori abbaglianti accesi contemporaneamente, pari a 225 000 cd, e l’obbligatorietà della spia blu per l’abbagliante.

Motocicli con sidecar

Il regime è simile a quello dei motocicli a due ruote, ma adattato alla presenza del sidecar. Sono previsti numeri maggiori per alcune luci: ad esempio due o tre luci di arresto, due o tre luci di posizione anteriori e posteriori, con una luce sul sidecar. Gli indicatori di direzione hanno regole particolari di posizionamento rispetto all’asse del sidecar. Anche qui valgono i limiti di larghezza massima, distanza fra le luci e prescrizioni di simmetria.

Tricicli

Per i tricicli sono obbligatori:

  • proiettore abbagliante;
  • proiettore anabbagliante;
  • indicatori di direzione;
  • luce di arresto;
  • luce di posizione anteriore;
  • luce di posizione posteriore;
  • illuminazione targa;
  • catadiottro posteriore non triangolare;
  • segnalazione d’emergenza.

Sono facoltativi:

  • proiettore fendinebbia;
  • luce posteriore per nebbia;
  • proiettore di retromarcia;
  • catadiottri laterali.

Anche qui la direttiva introduce regole specifiche per veicoli larghi oltre 1 300 mm e per veicoli con due ruote posteriori, con distanze minime fra le coppie di luci, prescrizioni di simmetria e limiti di altezza.

Documentazione di omologazione

Per ciascuna categoria, gli allegati contengono una scheda informativa da allegare alla domanda di omologazione CE quando questa sia presentata autonomamente rispetto alla domanda di omologazione del veicolo, nonché un modello di certificato di omologazione CE. La documentazione richiede, tra l’altro, dati su marchio, tipo di veicolo, costruttore, dispositivi obbligatori e facoltativi presenti, varianti, data di presentazione e decisione di accoglimento o diniego.

Utilità pratica per operatori italiani

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • l’adeguamento tecnico e documentale dei veicoli immessi sul mercato;
  • la verifica della conformità ai fini dell’omologazione CE e dell’immatricolazione;
  • la gestione dei rapporti tra disciplina UE, recepimento nazionale e norme tecniche UNECE;
  • il controllo dei requisiti di installazione nei processi industriali e nella supply chain dei costruttori e importatori.

La direttiva non lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sul risultato sostanziale da raggiungere, ma solo sugli strumenti interni di attuazione, ferma restando l’immediata rilevanza dei divieti di ostacolo alla circolazione dei veicoli conformi.

Disposizioni principali

Oggetto e collegamento con la direttiva 2002/24/CE

L’articolo 1 definisce l’ambito materiale: installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa su tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. L’articolo 2 rinvia alla procedura di omologazione CE e alle condizioni per la libera circolazione previste dalla direttiva 2002/24/CE.

Equivalenza con il regolamento UNECE n. 53

L’articolo 3, paragrafo 1, riconosce l’equivalenza tra le prescrizioni della direttiva relative ai motocicli a due ruote e quelle del regolamento n. 53 UNECE. Il paragrafo 2 impone alle autorità nazionali che rilasciano l’omologazione CE di accettare l’omologazione e i marchi rilasciati conformemente al regolamento n. 53 al posto delle corrispondenti omologazioni UE.

Aggiornamento tecnico degli allegati

L’articolo 4 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI siano adottate secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Effetti vincolanti per gli Stati membri

L’articolo 5 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote se l’installazione dei dispositivi è conforme alla direttiva. Impone altresì di rifiutare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo non conforme. Il paragrafo 3 richiede la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della direttiva 93/92/CEE e continuità normativa

L’articolo 6 abroga la direttiva 93/92/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato VII, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell’allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 7, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2010.

Destinatari

L’articolo 8 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Dispositivi obbligatori e facoltativi per categoria di veicolo

Gli allegati II-VI fissano, per ciascuna categoria (ciclomotori a due ruote, ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri, motocicli a due ruote, motocicli con sidecar, tricicli), l’elenco dei dispositivi obbligatori e facoltativi. Sono inoltre previste regole specifiche per i veicoli di larghezza superiore a 1 300 mm, per quelli con carrozzeria chiusa e per i veicoli con sidecar.

Prescrizioni tecniche di montaggio e visibilità

L’allegato I contiene definizioni tecniche, prescrizioni generali di montaggio, requisiti di simmetria, altezza, orientamento, visibilità geometrica, colori delle luci e regole sui collegamenti elettrici. Vengono disciplinati i principali dispositivi: proiettori abbaglianti e anabbaglianti, indicatori di direzione, luci di arresto, luci di posizione anteriori e posteriori, fendinebbia anteriori, luci posteriori per nebbia, retromarcia, segnalazione d’emergenza, illuminazione targa e catadiottri.

Omologazione dei singoli dispositivi e deroghe limitate

L’allegato I, parte B, punto 14, richiede in linea generale che ciascun dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa sia omologato. È prevista una deroga transitoria per i ciclomotori con motore di potenza inferiore o pari a 0,5 kW e velocità massima non superiore a 25 km/h, per i quali, fino all’entrata in vigore di prescrizioni armonizzate, sono ammessi proiettori anabbaglianti e/o luci di posizione posteriori non omologati se conformi alla norma ISO n. 6742/1.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradalemercato internonormalizzazione tecnica

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