Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-262/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 giugno 2020. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Sistema di previdenza sociale – Organismi di assicurazione sanitaria – Nozioni di “impresa” e di “attività economica” – Finalità sociale – Principio di solidarietà – Controllo dello Stato – Valutazione globale – Possibilità di perseguire utili – Concorrenza residua sulla qualità e sull’offerta delle prestazioni di assicurazione sanitaria. — Causa C-262/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva censurato la decisione della Commissione relativa al regime slovacco di assicurazione sanitaria obbligatoria. Ha ritenuto che il Tribunale avesse dato peso eccessivo alla possibilità di profitto e a forme limitate di concorrenza, trascurando che il regime resta improntato a solidarietà, obbligatorietà, perequazione dei rischi e controllo pubblico. In conseguenza, la SZP e la VšZP non sono imprese ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non vi è aiuto di Stato.

Aiuti di Stato: qualificazione come "impresa" degli organismi di assicurazione sanitaria slovacchi nell’ambito di un regime obbligatorio fondato sulla solidarietà

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli organismi che gestiscono l’assicurazione sanitaria obbligatoria slovacca debbano essere qualificati come "imprese" perché operano in un sistema nel quale sono previsti la forma societaria lucrativa, una limitata concorrenza sulla qualità e sull’offerta e la possibilità di realizzare utili, oppure se debba prevalere la valutazione globale del regime quale sistema di previdenza sociale fondato su solidarietà, obbligatorietà, perequazione dei rischi e controllo statale; nonché se la Commissione avesse adeguatamente motivato la decisione contestata.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, in un regime obbligatorio di assicurazione sanitaria che persegue una finalità sociale, attua il principio di solidarietà ed è sottoposto al controllo dello Stato, la sola circostanza che gli organismi assicurativi siano costituiti in forma societaria lucrativa, possano realizzare e distribuire utili e si facciano una certa concorrenza sulla qualità e sull’offerta delle prestazioni non basta a farli qualificare come "imprese" ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La valutazione deve essere globale e tali elementi, se strettamente regolati e accessori rispetto alla solidarietà del sistema, non mutano la natura non economica dell’attività; pertanto la decisione della Commissione che escludeva la presenza di aiuti di Stato è stata confermata e la sentenza del Tribunale annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 296 TFUE

Aiuti di Stato e qualificazione degli organismi di assicurazione sanitaria slovacchi

La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte dalla Commissione europea e dalla Repubblica slovacca avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione con cui si escludeva che le misure concesse alla SZP e alla VšZP costituissero aiuti di Stato. La Corte è chiamata a stabilire se gli organismi che gestiscono l’assicurazione sanitaria obbligatoria slovacca debbano essere considerati "imprese" ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Contesto fattuale e decisione della Commissione

Il regime slovacco di assicurazione sanitaria è passato da un sistema unitario pubblico a un modello misto nel quale possono coesistere organismi pubblici e privati. Dal 2005 gli organismi devono assumere la forma di società per azioni di diritto privato con scopo di lucro. Nel periodo rilevante i residenti potevano scegliere tra VšZP e SZP, controllate dallo Stato, e Dôvera e Union, controllate da soggetti privati. La Commissione, a seguito di denuncia di Dôvera, ha avviato il procedimento formale e ha concluso che SZP e VšZP non erano imprese perché la loro attività non era economica; di conseguenza, le misure denunciate non rientravano nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Giudizio del Tribunale

Dôvera aveva impugnato la decisione deducendo l’erronea interpretazione delle nozioni di "impresa" e di "attività economica" e la violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale ha accolto il secondo motivo e ha annullato la decisione, ritenendo che il regime presentasse sì rilevanti elementi sociali, solidali e normativi, ma che ciò fosse superato dalla possibilità di realizzare e distribuire utili e dalla concorrenza, seppur limitata, sulla qualità e sull’offerta delle prestazioni. Il Tribunale ha quindi considerato economicamente connotata l’attività degli organismi assicurativi e li ha qualificati come imprese.

Quadro giurisprudenziale richiamato dalla Corte

La Corte ribadisce che la nozione di "impresa" comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento. Nel settore della previdenza sociale, la valutazione deve essere globale e tener conto, in particolare, di quattro elementi:

  • perseguimento di un obiettivo sociale;
  • attuazione del principio di solidarietà;
  • assenza di scopo di lucro dell’attività;
  • controllo statale. La Corte richiama inoltre i criteri tipici dei regimi solidali: iscrizione obbligatoria, contributi fissati dalla legge in funzione del reddito e non del rischio individuale, prestazioni identiche per tutti e meccanismi di perequazione dei costi e dei rischi. Richiama infine la giurisprudenza secondo cui una concorrenza introdotta per incentivare una migliore gestione non muta la natura del regime, mentre i sistemi basati su capitalizzazione e adesione facoltativa sono economici.

Valutazione della Corte sul ragionamento del Tribunale

La Corte censura il Tribunale per aver attribuito un peso indebito alla possibilità di lucro e agli elementi concorrenziali, senza considerarne il rapporto con la struttura complessivamente solidale del regime. In particolare, osserva che:

  • la forma societaria lucrativa non è decisiva, perché la qualificazione dipende dall’attività svolta, non dallo status giuridico;
  • la possibilità di realizzare e distribuire utili è fortemente regolata dalla legge e finalizzata alla sostenibilità del sistema, quindi non basta a trasformare l’attività in economica;
  • la concorrenza sulla qualità e sull’entità dell’offerta è solo residuale e accessoria, non riguarda né le prestazioni legali né i contributi, ed è compatibile con un regime fondato sulla solidarietà;
  • la libertà degli assicurati di scegliere e cambiare organismo ogni anno opera nell’interesse del buon funzionamento del sistema e si inserisce in un regime in cui l’adesione è obbligatoria e gli organismi devono accettare tutti i richiedenti;
  • la concorrenza sugli acquisti non è pertinente per giudicare la natura dell’attività di assicurazione sanitaria, poiché ciò che rileva è l’uso successivo dei beni e servizi acquistati. La Corte precisa anche che la giurisprudenza sulle attività economiche svolte senza scopo di lucro in concorrenza con operatori lucrativi non è applicabile in senso inverso per qualificare come impresa un organismo che opera in un regime social-solidale solo perché altri operatori del medesimo mercato perseguono utili.

Esito delle impugnazioni e statuizione sul ricorso originario

La Corte accoglie il secondo motivo della Commissione e il terzo motivo della Repubblica slovacca, annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, respinge il ricorso di Dôvera dinanzi al Tribunale. Le impugnazioni incidentali di Dôvera sono dichiarate irricevibili perché miravano soltanto a una sostituzione della motivazione e non all’annullamento del dispositivo. La Corte respinge quindi anche le censure sulla motivazione della decisione della Commissione: la motivazione era sufficiente, anche perché il contesto era noto a Dôvera e la decisione spiegava adeguatamente il ruolo del meccanismo di perequazione dei rischi.

Principio affermato

Nel settore dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, la presenza di elementi di mercato o di concorrenza limitata non basta a far qualificare come "impresa" un organismo che opera in un sistema socialmente orientato, solidale e controllato dallo Stato; occorre una valutazione globale del regime, e se gli elementi concorrenziali sono marginali e funzionali al buon funzionamento del sistema non si configura un’attività economica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoassicurazione sanitaria obbligatoriaprevidenza socialeconcorrenzamotivazione degli atti dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.