Cassazione Penale, Sentenza n. 28234/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sentenza d'appello che, riformando la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 187 cod. strada commesso il 24/06/2015, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il motivo di cassazione era l'asserita violazione di norme processuali a pena di nullità, perché la Corte d'appello aveva pronunciato la declaratoria di estinzione nonostante la difesa avesse depositato, in data 19/10/2019, una rituale e tempestiva dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, sebbene di norma la causa estintiva della prescrizione possa prevalere sulla nullità della sentenza resa de plano (conseguendo spesso l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse), la situazione cambia quando l'imputato ha effettivamente e validamente rinunciato alla prescrizione. In tale ipotesi sussiste un interesse concreto alla celebrazione del giudizio sul merito: quindi la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per il giudizio sul gravame presentato dall'imputato rinunciante alla prescrizione.
Norme richiamate
art. 187 codice della strada
Norma che definisce il reato ascrittogli (reato per cui era stato condannato in primo grado); nella sentenza è il titolo del fatto originario il cui giudizio è stato oggetto del processo.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formula da adottare dalla Corte di legittimità quando esiste una causa estintiva del reato che prevale sulla nullità: la Cassazione può emettere una decisione di merito senza rinviare quando la causa estintiva rende inutile il rinvio.
art. 157, comma settimo, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla rinuncia alla prescrizione: disciplina gli effetti della rinuncia e giustifica la possibilità che l'imputato manifesti volontariamente la scelta di far proseguire il processo sul merito.
Massime di principio
- Se l'imputato ha validamente rinunciato alla prescrizione e la sua rinuncia è portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, sussiste un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio e la Corte di Cassazione non deve dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse.
- In presenza di una sentenza d'appello pronunciata de plano che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, il vizio di motivazione o la nullità assoluta possono risultare comunque non rilevanti nel giudizio di legittimità quando la causa estintiva renda inevitabile la declaratoria; eccezione quando l'imputato abbia rinunciato alla prescrizione.
- La rinuncia alla prescrizione produce effetti immediati e diventa irrevocabile quando è portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria; se manifestata prima che la prescrizione sia maturata può essere revocabile fino al momento in cui la prescrizione si verifica.
- Prassi difensiva consigliata: depositare e documentare tempestivamente la rinuncia alla prescrizione (e assicurarsi che sia formalmente conosciuta dall'autorità giudiziaria) se si intende ottenere la valutazione sul merito in caso di rischio di declaratoria estintiva de plano.
- Prassi per il giudice: verificare sempre la presenza di una rinuncia alla prescrizione prima di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato, perché la rinuncia modifica la rilevanza della nullità e la configurazione dell'interesse al giudizio.
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