Sentenza del 18/03/2016 n. 5397 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale di circa trenta milioni di euro, sostenendo di non averla mai ricevuta e di aver ricevuto soltanto una busta vuota. Contestava inoltre la validità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, difetto di motivazione, decadenza dell'Amministrazione e insussistenza delle irregolarità tributarie. La C.T.R. aveva ritenuto nulla la notificazione perché l'agente della riscossione non aveva provato il contenuto della busta. Equitalia ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la consegna del plico raccomandato e il relativo avviso di ricevimento fossero sufficienti a perfezionare la notifica e che il ricorso della contribuente fosse tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di Equitalia, ha accolto il quinto, il sesto e il settimo, ha ritenuto assorbito l'ottavo, ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha deciso la causa nel merito dichiarando inammissibile per tardività il ricorso originario della contribuente. La notifica della cartella è stata ritenuta perfezionata il 6 giugno 2007 sulla base dell'avviso di ricevimento e della presunzione di conoscenza. La contribuente non aveva fornito una prova sufficiente che la busta fosse realmente priva della cartella. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario.
Quando l'agente della riscossione utilizza la raccomandata, è sufficiente provare la spedizione e la consegna al destinatario mediante l'avviso di ricevimento; non è normalmente necessario provare autonomamente il contenuto del plico.
Art. 1335 c.c.
Gli atti recettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La ricezione della raccomandata fa presumere la conoscenza dell'atto. Il destinatario deve dimostrare l'impossibilità incolpevole di conoscerne il contenuto, ad esempio provando che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Poiché la cartella si considerava notificata il 6 giugno 2007, l'impugnazione proposta il 16 gennaio 2008 era tardiva e quindi inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La Corte ha ritenuto che, nonostante il riferimento formale all'estratto di cartella, la contribuente intendesse impugnare la cartella di pagamento, superando così la contestazione relativa alla non impugnabilità dell'estratto.
Art. 2700 c.c.
La documentazione formata dal pubblico ufficiale, quale l'accettazione della raccomandata e l'avviso di ricevimento, fa piena prova della provenienza e delle dichiarazioni o attività attestate fino a querela di falso.
Art. 156 c.p.c., comma 3
La questione della possibile sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo è rimasta assorbita, poiché la Corte ha ritenuto comunque perfezionata la notifica.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito dichiarando tardivo il ricorso.
Massime di principio
- Nella notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della consegna al domicilio del destinatario normalmente perfeziona la notificazione e fa presumere la conoscenza dell'atto.
- Se il destinatario sostiene di aver ricevuto una busta vuota o contenente un atto diverso, deve fornire una prova concreta e convincente dell'anomalia; la mera dichiarazione non è sufficiente.
- Il termine per impugnare decorre dalla data di perfezionamento della notifica, non dalla successiva richiesta o ricezione di un estratto della cartella.
- La produzione dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente anche senza la produzione materiale della cartella, salvo che il destinatario dimostri specificamente che il plico non conteneva l'atto indicato.
- Gli elementi circostanziali, come il numero della cartella stampato sulla busta, il peso del plico e la successiva conoscenza dell'esistenza della cartella, possono rafforzare la presunzione di regolare consegna.
- La contestazione dell'omessa notifica può essere integrata, nel corso del giudizio, con deduzioni sulle modalità concrete della consegna quando tali deduzioni restano collegate al motivo originario e derivano dalle difese e produzioni della controparte.
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