Sentenza n. 614/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del verbale di accertamento della Commissione medica di secondo grado recante la dichiarazione di non idoneità al rinnovo della patente di guida cat. B della ricorrente, emesso da RFI (Rete ferroviaria Italiana S.p.A.), Unità Territoriale Sanitaria Roma – Cagliari, presidio di Cagliari in data -OMISSIS-, notificato a mezzo posta in data -OMISSIS-; - del provvedimento di revoca della patente di guida cat. B emesso dall’Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo posta in data -OMISSIS-; - del verbale della Commissione medica locale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la dichiarazione di non idoneità al rinnovo della patente di guida cat. B della ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente a quelli di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi medici di non idoneità al rinnovo della patente di guida di categoria B e conseguente provvedimento di revoca della patente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissioni mediche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica locale, il provvedimento di revoca della patente adottato dalla Motorizzazione civile e il successivo verbale della Commissione medica di secondo grado presso l’Unità Sanitaria Territoriale di RFI. Ha dedotto un unico motivo articolato in eccesso di potere per inattendibilità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per carenza di motivazione. Secondo la ricorrente, il giudizio negativo sarebbe stato determinato soprattutto dalla sua condizione psicopatologica e sarebbe in contrasto con la documentazione sanitaria di parte. Ha contestato, in particolare, la mancanza di adeguata motivazione nel verbale della Commissione medica locale e nel provvedimento di revoca, quest’ultimo ritenuto meramente recettizio del giudizio medico; l’inattendibilità della valutazione psicologica e del test MMPI-2, asseritamente condizionato dallo stato di agitazione della paziente; il contrasto tra il giudizio delle commissioni e le relazioni neurologica e neuropsichiatrica prodotte; nonché la rilevanza della successiva revisione INPS, che aveva ridotto l’invalidità civile dal 100% all’80% e revocato l’indennità di accompagnamento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito anche la tardività del ricorso, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione, decidendo la controversia nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato, prescindendo dall’eccezione di tardività. Ha ritenuto che il giudizio di non idoneità non fosse fondato soltanto sulla condizione psicopatologica della ricorrente, ma sulla sua complessiva situazione psico-fisica, comprendente le plurime patologie e le condizioni di invalidità risultanti dagli accertamenti. La motivazione della Commissione medica di secondo grado è stata giudicata sufficiente, poiché consentiva di comprendere le ragioni del giudizio negativo e il nesso tra il quadro clinico complessivo e l’incompatibilità con la guida sicura. La documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a confutare il giudizio medico-amministrativo: una relazione richiamava comunque complesse problematiche, tra cui un disturbo depressivo; l’altra era successiva alla visita e quindi non poteva essere valutata dall’UST; le contestazioni al test MMPI-2 erano generiche e non ne dimostravano l’inattendibilità. La successiva valutazione dell’INPS non è stata considerata parametro di legittimità degli atti impugnati, essendo sopravvenuta rispetto ad essi, pur potendo essere utilizzata per una futura richiesta di riesame. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione, poiché il giudizio medico di non idoneità esponeva il quadro clinico complessivo e consentiva di comprendere le ragioni dell’incompatibilità con la guida sicura.
art. 74 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, quale fondamento dell’oscuramento dei dati sensibili.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità alla guida deve essere effettuato considerando la complessiva condizione psico-fisica dell’interessato e non soltanto la singola patologia o il profilo psicopatologico isolatamente considerato.
- Un giudizio medico-amministrativo di non idoneità alla guida è sufficientemente motivato quando indica il quadro clinico e anamnestico rilevante e spiega che, alla luce degli accertamenti effettuati, tale quadro non è compatibile con la conduzione sicura dei veicoli.
- La documentazione sanitaria di parte non supera il giudizio delle commissioni mediche se non dimostra concretamente l’errore diagnostico, il travisamento dei fatti o l’inattendibilità degli accertamenti svolti; allegazioni generiche sull’inaffidabilità di un test non sono sufficienti.
- Una valutazione sanitaria sopravvenuta rispetto all’adozione del provvedimento non costituisce, di per sé, parametro per giudicarne la legittimità, potendo eventualmente fondare una successiva istanza di riesame.
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