Cassazione Penale, Sentenza n. 22800/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revocazione della confisca di prevenzione relativa ai beni riferibili al Leonardi, fondata sul fatto nuovo costituito dalla sentenza irrevocabile di assoluzione per usura (Tribunale di Messina, 18/12/2024) con formula "perché il fatto non sussiste". Il ricorrente sosteneva che tale assoluzione travolgeva le basi del giudizio di pericolosità sociale su cui si era fondata la confisca. La Corte d'appello di Messina aveva invece ritenuto persistente la pericolosità sociale, affermando che l'assoluzione era dipesa da reticenza di un testimone (Roggio) e da carenza probatoria, e che il comportamento processuale e la sussistenza di prestiti ingenti senza giustificazione confermavano lo spessore criminale del Leonardi. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, evidenziando che la Corte di merito aveva motivato in modo contraddittorio rispetto alla natura delle dichiarazioni ritenute disconfermate (dichiarazioni rese al pubblico ministero vs dichiarazioni rese in dibattimento) e che l'assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" imponeva un'autonoma valutazione che non poteva essere sovvertita con argomentazioni incoerenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: la motivazione della Corte d'appello di Messina risultava priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, perché aveva sostenuto che la reticenza del teste giustificava la persistenza della pericolosità sociale del Leonardi ma, al contempo, dai fatti emergeva che il giudice penale aveva trasmesso gli atti per false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371‑bis c.p.), non per falsa testimonianza in dibattimento, sicché la Corte di merito aveva confuso o non chiarito quale dichiarazione ritenesse non veritiera. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Messina, indicando la necessità di una motivazione coerente e comprensibile sulla rilevanza dell'assoluzione penale ai fini della misura di prevenzione.
Norme richiamate
art. 28 del d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca della misura di prevenzione (confisca). La Corte ha valutato la rilevanza di un fatto nuovo (assoluzione penale) ai sensi della disciplina antimafia, richiedendo una motivazione chiara e coerente sul rapporto tra accertamento penale irrevocabile e pericolosità sociale amministrativamente accertata.
art. 11 Cost.
Richiamato nel ricorso come principio costituzionale nelle censure generali (probabile riferimento ai limiti della misura di prevenzione rispetto ai diritti fondamentali); la decisione insiste sulla necessità di motivazione idonea a contemperare diritti e esigenze di prevenzione.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente in prospettiva di conformità al diritto internazionale (CEDU). La Corte ha considerato i principi di diritto internazionale nella valutazione della motivazione e del rispetto dei diritti di difesa.
artt. 6 e 7 CEDU
Citate come profili di tutela dei diritti processuali e del principio di legalità; la Corte richiama l'esigenza che le misure preventive non contrastino con garanzie sostanziali e procedurali sancite dalla CEDU.
Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato in riferimento alla protezione dei beni e dei diritti patrimoniali, connesso alla confisca di prevenzione; la decisione sottolinea la necessità di motivazioni adeguate quando si lede la sfera patrimoniale del ricorrente.
art. 371‑bis cod. pen.
Norma sul reato di "false dichiarazioni al pubblico ministero". La sentenza evidenzia che il giudice penale trasmise gli atti per 371‑bis, ossia ritenendo non veritiere le dichiarazioni rese al pubblico ministero (e non quelle rese in dibattimento), fatto che la Corte d'appello di Messina non ha chiaramente tenuto in conto nella propria motivazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov)
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Richiamato come principio secondo cui la motivazione deve soddisfare requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio per ritenere insufficiente la motivazione della Corte territoriale.
Decreto di confisca di prevenzione n. 75/2023 (Corte d'appello di Catania)
Provvedimento di prevenzione originario che aveva disposto la confisca dei beni riferibili al Leonardi; l'istanza di revocazione mirava a rimettere in discussione tale decreto alla luce della successiva assoluzione penale.
Massime di principio
- Un'acquisita sentenza penale di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" può avere rilevanza ai fini della revoca di misure di prevenzione patrimoniale, ma non produce automatismi: il giudice della prevenzione deve motivare specificamente come e perché l'accertamento penale incide sulla pericolosità sociale.
- La Corte di prevenzione ha autonomia valutativa rispetto al giudizio penale, ma tale autonomia è limitata dall'obbligo di motivazione coerente e non contraddittoria: se la motivazione appare confusa o contraddittoria rispetto agli accertamenti penali, il provvedimento può essere annullato per vizio di motivazione.
- Quando in sede penale emergono dichiarazioni contraddittorie di testimoni (dichiarazioni rese al pubblico ministero vs in dibattimento), il giudice della prevenzione deve esplicitare quale versione ritiene definitiva e perché, evitando di utilizzare argomentazioni che confondono i profili distinti di false dichiarazioni al PM e di falsa testimonianza in dibattimento.
- La sussistenza di elementi di pericolosità sociale deve essere provata con motivazione ragionata: mere affermazioni generiche sul "peso criminale" del soggetto o sull'esistenza di prestiti ingenti senza adeguata spiegazione non sostituiscono una motivazione logica e coerente.
- I vizi della motivazione costituiscono motivo efficace di annullamento e rinvio: in casi simili è prudente richiedere che il giudice di merito riconsideri l'intero quadro probatorio e dica espressamente come valutare l'incidenza dell'assoluzione penale sulla misura di prevenzione.
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