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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di D.A.SPO ex art. 6 della l. 401/89 n. -OMISSIS-/2024 emesso dal Questore della Provincia di Campobasso il 6 aprile 2024 e notificato in pari data.

Giustizia amministrativa202400169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO triennale con divieto di accesso agli impianti ove si svolgono incontri di calcio e ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989, dopo il suo deferimento all'autorità giudiziaria per una condotta riconducibile all'art. 6-bis della medesima legge. L'amministrazione gli aveva contestato di avere lanciato, durante una partita di calcio, un fumogeno acceso dalla balconata della Curva Nord verso il campo di gioco, facendo sorvolare le gradinate affollate e creando un potenziale pericolo per gli spettatori. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, travisamento dei fatti, irragionevolezza e violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualismo sanzionatorio. Ha sostenuto di non avere acceso il fumogeno, ma di averlo sottratto a un'altra persona e lanciato nel fossato per evitare che recasse danno, anche in ragione della presenza di minori. Ha inoltre contestato la ricostruzione amministrativa dei fatti e ha richiamato l'archiviazione del procedimento penale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 21-octies della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo insussistenti ragioni d'urgenza e non vincolato l'esito dell'istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha qualificato il DASPO come misura amministrativa preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire futuri episodi violenti e adottabile sulla base di una valutazione prognostica di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del "più probabile che non", senza necessità di un accertamento penale definitivo né della prova di una concreta lesione dell'ordine pubblico. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità, sindacabile solo in presenza di errori, irragionevolezza o carenze motivazionali effettive. Nel caso concreto, l'informativa di polizia giudiziaria e i filmati della videosorveglianza dimostravano il lancio del fumogeno acceso verso il campo da una zona affollata; tale condotta è stata ritenuta di per sé sintomatica di un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. La versione alternativa del ricorrente non è stata ritenuta attendibile, poiché non adeguatamente supportata dalle dichiarazioni prodotte e non coerente con il filmato e con la ricostruzione della polizia giudiziaria. Il giudice ha precisato che il provvedimento non contestava l'accensione del fumogeno, bensì il suo lancio, sicché l'assenza di prova sull'accensione da parte del ricorrente era irrilevante. Anche l'archiviazione del procedimento penale non incideva sulla legittimità del DASPO, essendo stata disposta non per escludere la materialità della condotta, ma per ragioni attinenti alla sua offensività penale; l'accertamento amministrativo preventivo è autonomo rispetto a quello penale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, poiché le esigenze di celerità e urgenza sono intrinseche alla natura preventiva del DASPO e mirano a evitare ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti, tra gli altri, di soggetti denunciati per condotte violente o pericolose ovvero che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere posto in essere comportamenti idonei a mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica

    La norma fonda una misura amministrativa preventiva e cautelare, adottabile sulla base di una prognosi di pericolosità fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di accertamento penale definitivo o di concreta lesione dell'ordine pubblico.

  • art. 6-bis l. 401/1989

    Il deferimento o il procedimento penale per la fattispecie prevista dalla norma costituisce elemento del quadro valutativo, ma l'archiviazione penale non determina di per sé l'illegittimità del DASPO, il cui accertamento preventivo è autonomo.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione del DASPO, in ragione delle esigenze di celerità e urgenza proprie della misura preventiva.

  • art. 8 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione di avvio, ma il motivo è stato respinto per le esigenze di celerità proprie del DASPO.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata nel secondo motivo, senza assumere autonoma incidenza nella ratio decidendi, essendo stata ritenuta legittima in radice l'omissione della comunicazione di avvio.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e cautelare, non una sanzione penale, diretta a prevenire futuri episodi violenti negli impianti sportivi; può quindi essere adottato senza un accertamento definitivo della responsabilità penale dell'interessato.
  • Per l'adozione del DASPO è sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del "più probabile che non"; non occorre dimostrare né la concreta lesione dell'ordine pubblico né la configurabilità di un reato.
  • Il lancio di un fumogeno acceso verso il campo di gioco durante una manifestazione sportiva, effettuato da una zona affollata, può costituire condotta autonomamente sintomatica di un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, anche se non abbia prodotto lesioni o danni concreti.
  • L'accertamento amministrativo dei presupposti del DASPO è autonomo rispetto al procedimento penale: l'archiviazione del procedimento penale non invalida la misura quando non escluda la materialità della condotta e dipenda da valutazioni sulla sua offensività o sulla mancata integrazione del reato.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per l'adozione del DASPO, poiché le esigenze di celerità e urgenza, connesse alla prevenzione di ulteriori turbative durante manifestazioni sportive calendarizzate, sono intrinseche alla natura della misura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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