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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12480/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agente della riscossione aveva notificato alla contribuente due intimazioni di pagamento basate su plurimi atti presupposti (cartella per canone Rai, cartella per sanzioni, avviso di addebito per somme aggiuntive IVS e avviso di accertamento per IVA, IRAP, IRPEF e addizionali). La contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l'annullamento delle intimazioni per ritenuta irregolarità della notificazione degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza d'appello per violazione del litisconsorzio necessario, perché l'atto di appello non risultava notificato a tutte le parti del primo grado, in particolare all'Ufficio; secondo, violazione delle norme sulla notificazione degli atti, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto non validamente notificati gli atti presupposti alle intimazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata notifica dell'appello a tutti i contraddittori necessari. Ha rilevato che dagli atti non emergeva la prova della notifica dell'appello via PEC né nei confronti dell'Agenzia delle Entrate né nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambe parti necessarie nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado

    L'appello nel processo tributario deve essere proposto e notificato a tutte le parti che hanno partecipato al primo grado; la mancata notificazione a uno dei contraddittori necessari determina violazione del litisconsorzio necessario e nullità della decisione di secondo grado.

  • art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente come norma coinvolta nella dedotta nullità del giudizio di appello per difetto di contraddittorio.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 53 e 27 d.lgs. 546/1992 a sostegno della censura di nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di regole di notificazione degli atti.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di regole di notificazione degli atti.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la regolarità della notificazione degli atti presupposti alle intimazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto col secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di nullità dedotto col primo motivo.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello il ricorso deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la mancata partecipazione di uno dei contraddittori necessari integra violazione del litisconsorzio necessario e determina la cassazione della sentenza impugnata.
  • La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio in appello è preliminare e assorbente rispetto alle ulteriori censure relative alla validità degli atti presupposti o alla loro notificazione.
  • Quando la nullità del giudizio di secondo grado dipende dal difetto di notifica dell'appello a una parte necessaria, la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame in diversa composizione, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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