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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25355/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pensione di vecchiaia proposta da un geometra iscritto alla cassa previdenziale di categoria. La corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico ritenendo raggiunto il requisito dei 36 anni di anzianità contributiva previsto dal regolamento dell'ente, includendo anche due annualità con versamenti incompleti e già prescritti, e aveva inoltre censurato il criterio della cassa che, nel calcolo della quota retributiva della pensione, aveva considerato anni con reddito pari a zero, abbassando la media reddituale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2116 c.c., 2 l. 773/1982 e delle norme regolamentari interne, sostenendo che gli anni con contribuzione parziale non potessero valere come anni utili e che il professionista avesse maturato solo 34 anni di anzianità, non sufficienti per il diritto a pensione. Il resistente ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta la lettura del regolamento quanto al requisito contributivo richiesto nel periodo transitorio; inoltre ha denunciato la mancata decisione su domande istruttorie e sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della cassa, ritenendo infondato il motivo. Ha confermato l'interpretazione della corte territoriale secondo cui, nel sistema previdenziale della categoria, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono all'anzianità contributiva e non possono essere espunti dal computo solo perché il versamento è stato inferiore al dovuto. In particolare, ha ribadito che il termine "effettiva" iscrizione e contribuzione non equivale a contribuzione integrale, e che la pensione si calcola sulla contribuzione effettiva senza applicare il principio di automatismo proprio del lavoro dipendente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale e nei motivi incidentali.

  • art. 360, co.1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stato richiamato per i motivi incidentali relativi alla violazione di legge e ai vizi di omessa pronuncia.

  • art. 2116 c.c.

    È stata evocata dalla ricorrente principale, ma la Corte ha escluso che valga a imporre l'espunzione degli anni con contribuzione parziale dal computo pensionistico nel regime della cassa professionale.

  • art. 2, l. n. 773 del 1982

    È stata letta come norma che disciplina il calcolo della pensione sulla media dei redditi professionali dichiarati, senza che la selezione di annualità a reddito zero sia coerente con la ratio del criterio di media.

  • art. 34.6 Regolamento CIPAG

    È stato interpretato nel senso che il requisito di anzianità contributiva deve essere letto in coerenza con il sistema previdenziale di categoria, includendo anche gli anni con contribuzione non integrale.

  • art. 24 Regolamento CIPAG

    È stata richiamata la previsione che consente all'iscritto di sanare i versamenti parziali prescritti mediante riserva matematica, rilevante ai fini del computo dell'anzianità.

  • art. 34.1 Regolamento CIPAG

    È stato richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'esistenza di una disciplina transitoria che avrebbe reso sufficienti 34 anni di effettiva contribuzione.

  • art. 2.1, lett. b), Regolamento CIPAG

    È stato richiamato nel ricorso incidentale in combinato disposto con l'art. 34.1 per sostenere una diversa ricostruzione del requisito contributivo.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato invocato nel motivo incidentale sulle spese, contestando la riduzione del compenso liquidato in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato nel motivo incidentale per lamentare omessa pronuncia su domanda relativa alle spese e su richiesta istruttoria.

  • art. 210 c.p.c.

    È stato richiamato nel motivo incidentale a fondamento della pretesa di esibizione di conteggi e criteri di ricalcolo della pensione.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    È stato menzionato per il rito camerale in Cassazione e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.

  • art. 1, l. n. 141 del 1992

    È stata interpretata nel senso che la pensione di vecchiaia si commisura all'effettiva iscrizione e contribuzione, ma il termine "effettiva" non equivale a "integrale".

  • art. 24, co. 1, Regolamento CIPAG

    È stato richiamato come base regolamentare della possibilità di regolarizzare i versamenti parziali prescritti attraverso riserva matematica.

  • l. n. 1338 del 1962

    È stata richiamata quale fonte della disciplina della riserva matematica per il recupero dei periodi con contribuzione parziale prescritta.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale delle casse professionali, gli anni di iscrizione nei quali la contribuzione sia stata versata solo parzialmente non possono essere automaticamente espunti dal computo dell'anzianità contributiva se la disciplina regolamentare non prevede espressamente che l'annualità debba essere considerata inesistente.
  • Il requisito dell'"effettiva" iscrizione e contribuzione va inteso come contrapposto alla mera iscrizione formale, ma non come sinonimo di contribuzione integrale: la misura della pensione si determina sulla base della contribuzione effettivamente accreditata secondo il regolamento applicabile.
  • Nel regime previdenziale dei professionisti non opera, salvo specifica previsione, il principio di automatismo delle prestazioni proprio del lavoro subordinato, sicché la prestazione pensionistica deve essere ricostruita secondo le regole speciali dell'ente.
  • Quando il regolamento consente la regolarizzazione dei versamenti parziali prescritti tramite riserva matematica, l'ente non può neutralizzare l'annualità già maturata senza confrontarsi con tale meccanismo di recupero.
  • Se il ricorso principale viene rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e le statuizioni sulle spese seguono la soccombenza della parte ricorrente principale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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