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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sez. Lavoro, n. 4620/2024, pubblicata in data 15 ottobre 2024, all'esito del procedimento portante R.G. n. 1640/2024.

Giustizia amministrativa202502322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4620/2024, relativa all’accredito della carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4620/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per il valore nominale complessivo di 1.000 euro oltre accessori. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito e non risultava aver adempiuto alla pronuncia. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l’ulteriore ipotesi di inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, disponendo che l’attività sia svolta senza ulteriore compenso in quanto rientrante nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrale esecuzione della decisione entro un termine prefissato.
  • La proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile, ai fini del giudizio di ottemperanza, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva richiamata.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva; quando è individuato un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza ulteriore compenso se rientrante nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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